Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36573 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36573 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARILLI MASSIMILIANO N. IL 04/10/1978
avverso la sentenza n. 4407/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Gg/21-7
Grìfi Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 19-3-2015.
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla