Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36573 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36573 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERILLO LUISA nato a NAPOLI il 19/02/1935

avverso la sentenza del 10/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/12/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 18/11/2009, nei confronti di PERILLO
LUISA, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 171 ter lett. b) I. 633/1941 e
confermava la condanna, riducendo la pena, in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di
legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputata non essendo emerso alcun elemento di prova a carico
dell’imputata.
tutto astratti, privi di contenuto specifico, senza indicazione dei punti della motivazione che si
intende censurare. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e aspecifico; infatti esso è fondato su motivi del

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