Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36571 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36571 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. EMANUELE DI SALVO

– Consigliere – REGISTRO GENERALE
C o n sgee r e i N. 35964/2014
i Consigli
– Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MICHELE NICOLO’ N. IL 09/11/1990
SEGRETO DANIELE N. IL 30/06/1992
avverso la sentenza n. 3914/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
30/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Di Michele Nicolò e Segreto Daniele ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
In data 8-1-2015, è stata depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di Di Michele

Per quanto attiene al ricorso di Segreto Daniele, occorre osservare come l’art 581
lett e) cpp richieda l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna , limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Ci:Asc.:0w

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015 .

Nicolò.

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