Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36570 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36570 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOGLIO VITTORIO nato a NAPOLI il 30/09/1973
avverso la sentenza del 30/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPÓLI, con sentenza in data 30/05/2016, con f« ermava la condanna «alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 16/06/2014, nei confronti
di SCOGLIO VITTORIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione di
legge in relazione all’art. 648 cod. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilita’, poiché la
fattispecie concreta riguardava la falsificazione del titolo, rispetto alla quale non vì era prova della
ricezione da parte di un terzo o comunque con la consapevolezza della provenienza delittuosa; con
il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione, mancante contraddittoria e illogica, con
Il ricorso è inammissibile, sia in quanto assolutamente generico e confuso nel contenuto delle
censure, sia perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha chiarito con sintesi
efficace come la falsificazione dell’assegno, mediante l’apposizione della falsa firma di girata, era
stata logicamente preceduta dalla ricezione del titolo, all’ordine di un soggetto diverso dall’imputato
che, per tale ragione, era con evidenza consapevole della provenienza delittuosa dell’assegno (in
quanto smarrito e appropriato indebitamente da terzi). Le censure svolte quindi sono del tutto
apodittiche e generiche, nella parte in cui lamentano confusamente una serie di vizi della
motivazione, senza però indicare puntualmente quali aspetti della decisione sarebbero colpiti da
quei difetti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
Il Consiglier
SERGIO/i
stensore
AO LA
riferimento all’affermazione della consapevole ricezione del titolo di provenienza delittuosa.