Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3657 del 17/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3657 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
sul ricorso proposto da : Mariani Gianpiero, n. a Monsummano Terme il
09/10/1969;
avverso la ordinanza del Tribunale di Pistoia in data 30/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità per rinuncia del
ricorso;
RITENUTO IN FATI-0
1. Mariani Gianpiero ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza in data
30/05/2013 del Tribunale del riesame di Pistoia che, in parziale accoglimento
dell’appello cautelare, ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo dei
beni immobili solo fino alla concorrenza del valore dell’Iva evasa come
rideterminato in euro 950.000. rilevando di non essere mai stato portato a
conoscenza del procedimento a proprio carico avendone avuto effettiva
Data Udienza: 17/12/2013
conoscenza unicamente al momento della notifica dell’esecutività della sentenza
e chiede pertanto la sospensione dell’esecutività invocando le condizioni per la
restituzione nel termine a norma dell’articolo 175, comma 2, c.p.p.
Il ricorrente ha in particolare lamentato la erronea applicazione degli artt. 8 del
d. Igs. n. 74 del 2000 e 322 ter c.p. nonché la mancanza, contraddittorietà e
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., per
rinuncia.
Infatti, in data 11/12/2013, il ricorrente ha depositato atto rinuncia, da lui stesso
sottoscritto, al ricorso.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1,
lett. d), c.p.p.; Non risultando specificato che la rinuncia sia dovuta a cause
sopravvenute non imputabili al ricorrente, deve seguire, ex art. 616 c.p.p, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
denaro, che si ritiene equo determinare in euro 500,00, in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013
Il Presidente
manifesta illogicità della motivazione