Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36569 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36569 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILI ANDIST N. IL 31/05/1991
avverso la sentenza n. 21803/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
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OSSERVA
Halili Andist ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
non essendo in alcun modo specificato in cosa consisterebbero i predetti vizi,
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.
meramente enunciati dal ricorrente.