Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36568 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36568 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. EMANUELE DI SALVO
– Consigliere – Consigliere _
– Consigliere – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC BRENDO N. IL 10/10/1994
HALILOVIC DENIS N. IL 15/08/1995
avverso la sentenza n. 3020/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
REGISTRO GENERALE
N. 35307/2014
Data Udienza: 19/03/2015
•
OSSERVA
Halilovic Brendo e Denis ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i
presupposti dagli atti a disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
I ricorrenti , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente , il
giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua
mancata commissione da parte degli imputati, all’insussistenza dell’elemento
soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o
, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né i
ricorrenti indicano in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del
giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità
dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili , con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato
, in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .