Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36568 del 19/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36568 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. EMANUELE DI SALVO

– Consigliere – Consigliere _
– Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC BRENDO N. IL 10/10/1994
HALILOVIC DENIS N. IL 15/08/1995
avverso la sentenza n. 3020/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

REGISTRO GENERALE
N. 35307/2014

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Halilovic Brendo e Denis ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i
presupposti dagli atti a disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

I ricorrenti , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente , il
giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua
mancata commissione da parte degli imputati, all’insussistenza dell’elemento
soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o
, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né i
ricorrenti indicano in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del
giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità
dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili , con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato
, in favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA