Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36568 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36568 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VELOTTI IRENE nato a NAPOLI il 29/11/1974

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATrO E IN DIRITTO

• La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 27/06/2d16, parzialmente rifdrmando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 15/03/2010, nei confronti di VELOTTI
IRENE, dichiarava prescritti altri reati e confermava la condanna, riducendo la pena, in relazione al
reato di cui all’ art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo la violazione di legge, in
relazione ali artt. 62, n. 4 cos. pen. e 648 comma 2, cod. pen., avendo erroneamente escluso la
Corte il riconoscimento delle circostanze attenuanti , atteso il modesto valore economico
dell’assegno ricettato (1350 euro) e tenendo conto della condotta dell’imputata che aveva desistito

omissione non era stata contenuta la pena, nei limiti che avrebbero consentito la concessione del
beneficio ex art. 163 cod. pen.
Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
La sentenza ha adeguatamente motivato il diniego delle invocate circostanze attenuanti,
richiamando in primo luogo l’importo (ritenuto non trascurabile, perché relativo all’importo di 1.350
euro, certamente ostativo al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.) della
somma portata dal titolo, ma anche delle modalità esecutive del delitto e del comportamento
tenuto dall’imputata – che si era attivata contemporaneamente a falsificare i documenti di identità
necessari per incassare il titolo, così dimostrando una spiccata capacità a delinquere, in linea con le
indicazioni della giurisprudenza di legittimità (secondo la quale la “particolare tenuità”, che attenua
il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo
riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico
della “res” ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale – esclusa
ad esempio per la ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione
dello specifico “modus operandi” dell’imputato: Sez. 2, n. 32832 del 09/05/2007, Ferrari, Rv.
237696).
A fronte di tale motivazione, completa e logicamente corretta, le censure della ricorrente sono al
contrario del tutto prive di specificità, comportando così la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P. Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

dall’azione senza procurare alcun danno alla persona offesa; lamentava altresì che per tale

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