Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36567 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36567 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIRGENTI PAOLO nato a RIBERA il 03/08/1967

avverso la sentenza del 20/06/2017 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di SCIACCA, con sentenza in data 20/06/2017, applic a
– va la pena concordemente
richiesta delle parti nei confronti di GIRGENTI PAOLO in relazione ai reati di cui agli artt. 640, cod.
pen., 55 d. Igs. n. 231/2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge, in
relazione all’art. 129, cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento all’omessa valutazione
dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento dell’imputato.
Il motivo è inammissibile, poiché è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema
di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
Unite, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p. richiamando sia gli atti di indagine, sia la denuncia del legale rappresentante dell’istituto
bancario ove l’imputato aveva fraudolentemente acceso un rapporto di conto corrnete, intestandola
alla madre da tempo defunta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli

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