Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36565 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36565 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI GIUSEPPE N. IL 19/03/1984
avverso la sentenza n. 9209/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Rossi Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo finalità di uso personale dello stupefacente
detenuto.
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo le i motivi ostativi alla
condanna, limitandosi ad affermare apoditticamente la destinazione ad uso
personale dello stupefacente, senza alcuna argomentazione a sostegno di tale
asserto.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .