Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36563 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36563 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELOTTO LUCIANO N. IL 10/09/1968
avverso la sentenza n. 2203/2013 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Celotto Luciano ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa configurazione dell’ipotesi ex art 73 comma 5 DPR 309/90.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444
cpp , avendo il giudice dato atto della correttezza della qualificazione giuridica dei
fatti , essendo stata ascritta all’imputato la cessione di cocaina e marivana ad una
pluralità di soggetti nonché la detenzione di gr 141 di hashish.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.

valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del

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