Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36563 del 06/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36563 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LUCAN NARCIS nato il 20/04/1984
DUMITRU GHEORGHE nato il 04/09/1991

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRrTTO
i

La CORTE APPELLO di MILANO, Con sentenza in data 9/06/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 09/12/2015, nei confronti
di LUCAN NARCIS e DUMITRU GHEORGHE, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all’
art. 648 cod. pen.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo entrambi con il primo motivo di ricorso,
violazione di legge, in relazione all’art. 648 cod. pen., mancando in motivazione alcun elemento
per accertare e individuare il reato presupposto; con il secondo motivo di ricorso, entrambi gli
imputati deducono violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., con riferimento alla

terzo motivo di ricorso DUMITRU GHEORGHE deduce violazione di legge, in relazione all’art. 163
cod. pen., per avere la Corte omesso di formulare un adeguato giudizio di prognosi per negare la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
I ricorsi sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati.
La sentenza ha chiarito in forza di quali condizioni obiettive (le modalità di custodia degli oggetti
preziosi, conservati in un portamonete e trasportati a bordo di una vettura in una parte nascosta
dell’abitacolo; l’atteggiamento immediatamente assunto dagli imputati; l’incapacità di fornire una
qualsivoglia giustificazione sulla provenienza degli oggetti preziosi, poi indicata in modo postumo in
sede di giudizio di appello affermando, in modo scarsamente verosimile, che gli oggetti fossero
riconducibili alla famiglia di uno di essi).
Si tratta di elementi che sorreggono logicamente il giudizio sulla provenienza delittuosa di quei beni
preziosi, poiché per giurisprudenza di legittimità consolidata il presupposto del delitto della
ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la
provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche
del bene stesso, nonché da altri elementi obiettivi ovvero da prove logiche (Sez. 1, n. 29486 del
26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028; Sez. 2, n.
29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Identiche considerazioni vanno svolte riguardo al
secondo motivo di ricorso; di là dalla genericità del motivo, fondato per la gran parte su citazioni
giurisprudenziali, senza alcun specifico riferimento al testo della sentenza impugnata, quest’ultima
ha sottolineato come l’atteggiamento personale, notato immediatamente dagli agenti operanti, e le
stesse modalità della condotta, fossero indicative della sicura consapevolezza degli imputati in
ordine al carattere illecito della provenienza dei beni da loro detenuti, circostanza che non si
giustifica ove i beni, come tardivamente affermato dagli imputati, fossero stati effettivamente di
proprietà di alcuni familiari.
Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato non confrontandosi
con la motivazione della sentenza che ha ancorato il giudizio negativo sulla carenza dei presupposti
ex art. 163 cod. pen. (il ricorrente avendo già fruito per due volte del beneficio), ciò che non
richiedeva ulteriori oneri di motivazione (poiché il giudice non ha l’obbligo di motivare il diniego
della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei
presupposti di legge, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. – fattispecie relativa
all’esistenza di una precedente concessione del beneficio: Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep.
2017, Camorani, Rv. 268947).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

mancata valutazione dei requisiti attinenti all’elemento psicologico del delitto contestato; con il

causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA