Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36562 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36562 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIAW MODOU nato a TOUBA( SENEGAL) il 10/01/1984

avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
t
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 29/0 .3/2017, parzialmente. riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANREMO, in data 29/03/2013, nei confronti di DIAW
MODOU confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di
legge in riferimento all’art. 62 bis c.p. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche
non avendo positivamente valutato lo stato di emarginazione dell’imputato.
Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato: la sentenza ha individuato
gli elementi negativi (precedenti penali specifici e per reati commessi con l’uso di violenza) e

legittimo e adeguatamente motivato, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da
questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

l’assenza di favorevoli circostanze su cui fondare il diniego delle circostanze attenuanti, con giudizio

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