Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36561 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36561 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOUARE MAMADOU DIOULDE nato il 02/12/1976

avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La C
– ORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 27/02/2017, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 09/10/2013, nei confronti di
SOUARE MAMADOU DIOULDE in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648, 2 comma cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 191 cod. proc.
pen., 13 e 14 Cost., 8 CEDU, e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del
sequestro disposto all’esito di un’attività di perquisizione illegittima; con il secondo motivo di
ricorso, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione,
fatto tenue.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili: il primo perché manifestamente infondato, alla
stregua del costante orientamento di legittimità secondo il quale l’illegittimità della perquisizione
non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a
questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con
le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente
all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili
dal sistema. (Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819
del 23/04/2010, Ceschini, Rv. 247679). Quanto al secondo motivo, la motivazione della sentenza
non ha fatto leva solo sulla circostanza, dedotta dal ricorrente, del riconosciuto vincolo della
continuazione tra i delitti contestati all’imputato (da sola già sufficiente ad escludere l’operatività
della causa di non punibilità, che non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal
vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di
“comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al
riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale”: Sez. 6, n. 3353
del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo, Rv. 272123), ma ha sottolineato, con il richiamo alla
preesistenza di ulteriori condotte di ricettazione, il carattere evidentemente abituale delle condotte
poste in essere dall’imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

ritenuta manifestamente illogica, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del

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