Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36560 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36560 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICORIA SALVATORE N. IL 23/05/1969
PALMISANO LUIGI ORONZO N. IL 22/12/1959
MALAJ MARSEL N. IL 09/12/1975
avverso la sentenza n. 3003/2014 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Cicoria Salvatore,Palmisano Luigi Oronzo e Malaj Marsel ricorrono per cassazione
avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art
129 cpp , alla congruità della pena e alla confisca dei telefoni cellulari e del danaro in
sequestro.

cpp richieda l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
I ricorrenti , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente , il
giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua
mancata commissione da parte degli imputati , all’insussistenza dell’elemento
soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o
, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né i
ricorrenti indicano in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del
giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità
dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio , occorre osservare come il giudice abbia applicato,
conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti,
essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto
dell’accordo, onde la censura è manifestamente infondata.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla confisca sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logicogiuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie , la
motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il

Per quanto attiene alla prima doglianza , occorre osservare come l’art 581 lett c)

Tribunale dato atto che quanto sequestrato era stato utilizzato per commettere il
delitto di cui all’art 73 DPR 309/90, per cui si procede.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili , con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato

PQM
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015 .

, in favore della Cassa delle ammende.

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