Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36560 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36560 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udienza: 06/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPPELLUTO ANNA nato a STORNARA il 18/12/1944

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

.)?

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 03/11/2016, confermay la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 02/04/2014, nei confronti di
CAPPELLUTO ANNA in relazione al reato di cui all’ art. 629 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputata.
Il ricorso è inammissibile, perché generico prospettando altresì una differente ricostruzione in fatto;
si tratta di censure inammissibili, a fronte di una motivazione puntuale e esaustiva che ha dato
conto dell’arresto in flagranza dell’imputata, dopo la denuncia della persona offesa che era stata
della tesi difensiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

posta nelle condizioni di esser costretta a versare somme di denaro, affermando l’inverosimiglianza

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