Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3656 del 08/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3656 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ROSSETTO Elvis nato a Formigine (MO) 1’08/04/1973
LEVACOVICH Roberto nato a Brescia il 27/05/1975

avverso la sentenza n. 4275 in data 16.12.2014 della Corte di Appello di Brescia
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati, Avv. Massimo Zambelli del foro di Brescia che ha
concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/12/2014 la Corte di Appello di Brescia confermava la
sentenza emessa il 17/07/2014 dal Tribunale di quella città, appellata da Elvis
Rossetto e Roberto Levacovich, con la quale gli stessi erano stati dichiarati
responsabili del reato di rapina consumata aggravata dall’uso dell’arma, in
danno di Ivan Marras, e condannati ciascuno – previo riconoscimento della
circostanza attenuante del risarcimento del danno in equivalenza con le
contestate aggravanti – alla pena di tre anni, tre mesi di reclusione ed euro
900,00 di multa.

Data Udienza: 08/01/2016

•••

La vicenda traeva origine dalla vendita on line di un motore per natanti al prezzo
di 5.000 euro, che la vittima, residente a Sassari, decideva di acquistare,
recandosi a Brescia, su indicazione del venditore, contattato tramite utenza di
telefonia mobile; gli imputati, in concorso con altre due persone non identificate,
avevano condotto il Marras in una zona dove vi erano dei garage e qui, con la
minaccia di una pistola, costretto costui a lasciare la somma concordata per
l’acquisto.
La corte territoriale dava atto che i due imputati, nell’interrogatorio di garanzia,

sussistente sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, riscontrate dal teste
Gherrino che nell’occasione aveva accompagnato la parte offesa.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Elvis Rossetto ha articolato sei motivi di ricorso:

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla declaratoria d’attendibilità del portato dichiarativo della
persona offesa, attese le numerose inverosimiglianze riscontrabili (il
rapporto fiduciario instauratosi tra le parti; il lungo viaggio per acquistare
un motore a meno della metà del suo valore di mercato; la tardività della
denuncia);

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla valutazione del contrasto tra le dichiarazioni della persona
offesa e quelle del testimone Leonardo Gherrino, oggetto di censura non
adeguatamente decisa dalla corte territoriale;

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla declaratoria d’inattendibilità del portato dichiarativo degli
imputati così come acquisito agli atti in sede d’interrogatorio;

mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1
lett. d) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata acquisizione dei
tabulati telefonici delle utenze del Marras, del Gherrino e del Rossetto tra
le ore 00.00 del 22.10.2013 e le ore 24.00 del 31.10.2013, comprensivi
della localizzazione delle celle agganciate da chiamante e chiamato ai fini
dell’accertamento della credibilità dei soggetti interessati (istanza
immotivatamente disattesa dalla corte d’appello);

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art.62 bis cod. pen;

2

avevano ammesso la truffa negando tuttavia l’addebito di rapina, ritenuta invece


mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla richiesta di rivalutazione del bilanciamento ex art.69 cod.
pen. effettuato nella sentenza di primo grado, sussistendo invece i
presupposti per un giudizio di prevalenza.

A sua volta Levacovich Roberto ha proposto tre motivi di ricorso:

mancanza della motivazione quale risulta dal testo del provvedimento
impugnato circa l’omesso accoglimento dell’istanza di rinnovazione

mancanza, contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione
della legge penale sulla mancata riqualificazione della condotta di rapina
aggravata nel reato di truffa;

motivazione insufficiente sui punti relativi alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e all’omessa riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi a base dei ricorsi presentano caratteristiche comuni: la reiterazione di
censure già proposte in appello ed esaminate dalla corte territoriale; la
valutazione di merito della fattispecie, attraverso la critica della valutazione delle
risultanze probatorie e la prospettazione di una diversa dinamica dei fatti; la
denuncia della mancata assunzione di una prova decisiva; la contraddittorietà o
illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione del reato (rapina
anziché truffa), al diniego delle attenuanti generiche, al rigore del trattamento
sanzionatorio.
3. Secondo l’ordine logico delle questioni occorre innanzitutto esaminare la
censura relativa alla richiesta d’integrazione istruttoria finalizzata all’acquisizione
dei tabulati telefonici (quarto motivo del ricorso del Rossetto, primo motivo del
ricorso del Levacovich). In base all’orientamento di questa Corte, condiviso dal
Collegio, in materia di assunzione di nuove prove, per quanto l’assunzione della
nuova prova, legata alla sussistenza dell’assoluta necessità, sia attribuita al
giudice come “potere” e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso
nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l’esercizio di esso
un’adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o
non dell’assoluta necessità del nuovo mezzo di prova; tale potere è sindacabile in
sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5
sent. n. 5806 del 16.4.1998 dep. 15.5.1998 rv 210532).

parziale dell’istruzione dibattimentale;

I suddetti motivi di ricorso risultano così manifestamente infondati perché la
corte territoriale ha tenuto adeguato conto della replica in appello della richiesta
di ulteriori prove e ha fornito a riguardo una motivazione coerente ed immune da
censure, dedicando alla questione la prima parte della trattazione
dell’impugnazione (pag.7): ha richiamato le regole fissate dall’art.603 del codice
di rito ed ha evidenziato la superfluità della richiesta di acquisizione dei tabulati
telefonici considerando che gli stessi imputati avevano ammesso sia l’oggetto
della contrattazione sia il mancato adempimento, per cui l’unica questione da

alla prova in argomento.
4. Il Rossetto, con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, ed il
Levacovich con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione,
tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non
consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti
inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può
essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice
della motivazione.
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine
all’odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può
essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritannente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione
del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa
sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il
limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia

accertare era quella relativa alla minaccia dell’uso di pistole, circostanza estranea

richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2,
sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli
appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando, in termini coerenti con

l’attendibilità della persona offesa che ha riconosciuto nei due imputati i
soggetti che lo avevano rapinato, nell’irrilevanza degli opposti rilievi degli
appellanti reiterati in sede di legittimità;

il riscontro costituito dalla testimonianza del Gherrino e le ragioni di
alcune discordanze riscontrate (pag.10);

l’inattendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e della diversa
ricostruzione dell’accaduto (pagg.8 e 9);

l’accertamento dell’azione violenta al fine di sottrarre il danaro alla parte
offesa, in esecuzione di un piano preordinato (pag.10), con conseguente
esclusione della qualificazione dei fatti in termini di truffa.

5. Il quinto motivo del ricorso del Rossetto ed il terzo di quello del Levacovich
riguardano il diniego delle circostanze attenuanti generiche che la corte
territoriale ha motivato richiamando i precedenti penali dei ricorrenti, gravati da
recidiva.
Anche su tale punto la motivazione si sottrae a censure di legittimità.
Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello,
tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che
attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti
medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv
204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali
e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di
diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di
cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla
valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere
sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli

5

le acquisizioni istruttorie e le regole della logica:

dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono
essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché
in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di
disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv 184544).
5.1. Lamentano infine entrambi i ricorrenti la mancata riduzione della pena a

n.6 e aggravanti (sesto motivo del ricorso del Rossetto, terzo motivo del
Levacovich).
Anche in questo caso, per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione
in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice
dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella
norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come
assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato
di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei
fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il
supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti
obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
(Cass. Sez. 1^ sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654 – Sez.
2^, sent. n.3610 del 15.01.2014 – dep. 24/01/2014 Rv. 260415).
Nel caso in esame la corte di appello ha richiamato la gravità della condotta
(l’uso di armi e la programmazione della rapina) per escludere la prevalenza
delle attenuanti, in tal modo adempiendo all’onere motivazionale.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

seguito del giudizio di equivalenza e non di prevalenza tra attenuante ex art. 62

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