Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36558 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36558 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARONE PASQUALE nato il 13/10/1976 a CAPUA

avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 29 marzo 2017, la Corte di appello di Napoli
ha parzialmente riformato la precedente sentenza del Tribunale di Napoli Nord
del 12 settembre 2016 con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme
del rito abbreviato, era stata dichiarata la penale responsabilità di Barone
Pasquale in relazione alla imputazione di cui in epigrafe, qualificata la stessa
ai sensi del comma 5 del dPR n. 309 del 1990 e questo era stato, pertanto,
condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di

che la Corte territoriale, adita dal Barone, ha ritenuto di dovere mitigare la
sanzione riducendola ad anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Barone
deducendo la illegittimità della sentenza impugnata per non essere state
concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche ed il vizio di
motivazione in ordine alla conferma della sua penale responsabilità;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato;
che la Corte territoriale ha escluso che il Barone potesse godere delle
circostanze attenuanti generiche in considerazione del fatto che lo stesso,
tratto in arresto pochi giorni prima del fatto ora addebitatogli, ha commesso
questo mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla
Pg, in tal modo manifestando una particolare pertinacia nel proposito
criminoso, non attenuata dalla esistenza di altra misura cautelare;
che il secondo motivo di impugnazione e del tutto generico, posto che con lo
stesso non vengono formulate delle effettive censure al contenuto della
sentenza impugnata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

multa;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
il Prelsigente

Il Consigliere estensore

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