Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36555 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36555 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HAOUDI AYOUB N. IL 19/12/1994
avverso la sentenza n. 8928/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
friaoudi Ayoub ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp e all’attenuante di cui all’art. 114
Cp.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione
da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Occorre peraltro osservare come il giudice abbia statuito conformemente
all’accordo delle parti , essendogli preclusa la concessione di circostanze attenuanti
non contemplate dal predetto accordo, onde la censura concernente l’applicabilità
dell’art 114 cp è manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-3-2015.