Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36554 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36554 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO ALFIO GIUSEPPE N. IL 22/12/1973
MUNTEANU VLAD GABI N. IL 20/12/1988
avverso la sentenza n. 5107/2013 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Munteanu Vlad Gabi e Di Mauro Alfio Giuseppe ricorrono per cassazione avverso
la sentenza indicata in epigrafe , emessa ex art. 444 cpp, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla pena.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

I ricorrenti , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente , il
giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua
mancata commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento
soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o
, in genere , alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né i
ricorrenti indicano in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del
giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità
dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, occorre osservare come il giudice abbia applicato,
conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti,
essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto
dell’accordo, onde la censura è manifestamente infondata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato
, in favore della Cassa delle ammende.

PQM

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-3-2015.

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