Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36554 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36554 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CESARE ARMANDO nato il 30/01/1984 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 18/01/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con sentenza depositata il 14 aprile
2017, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Di Cesare Armando
la pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, avendolo riconosciuto
colpevole del reato di cui in epigrafe;
che, avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Di
Cesare, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della
sussistenza degli elementi per la affermazione della sua penale responsabilità

attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorrente si è, infatti, limitato a lamentare che il giudice non
avrebbe fornito adeguata motivazione circa l’esitenza di elementi atti ad
affermare la sua responsabilità quanto al fatto ascritto;
che deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte,
secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111
Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non
essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti,
lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa
dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione;
che da tanto consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni
delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per
la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis: Corte
di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2012, n. 36610);
che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui
la motivazione della sentenza circa la sussistenza degli elementi di
responsabilità a carico del prevenuto appare, in ogni caso, sufficiente, perché
richiama le fonti di prova che ne comprovano la ricorrenza (nella specie le
risultanze delle operazioni di perquisizione eseguite presso l’abitazine del Di
Cesare);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché

sia in ordine alla mancata concessione in sui favore delle circostanze

rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

lente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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