Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36553 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36553 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUARTICELLI PASQUALE N. IL 08/02/1947
avverso la sentenza n. 149/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Quarticelli Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in
ordine alla recidiva, al giudizio di bilanciamento e alla pena.
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del