Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36553 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 36553 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZITOLI MICHELE nato a CORATO il 02/12/1977

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8 novembre 2016 la Corte di appello di Bari – decidendo
sulla impugnazione presentata dall’imputato Zitoli Michele, avverso la
sentenza emessa a suoi carico il precedente 10 febbraio 2011, in esito a
giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dal Gup del Tribunale di
Trani e con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità del prevenuto

circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5 della medesima
disposizione prevalente sulla contestata aggravante della recidiva, per avere
quello realizzato un coltivazione di piante di marijuana onde porre in vendita
la sostanza in tale modo ricavata, della quale egli ne deteneva una quantità
pari a 400 gr oltre a 31 semi, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di
mesi 10 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre accessori – ha
confermato la predetta sentenza.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per
cassazione il prevenuto, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo il ricorrente ha lamentato, sotto il profilo della carenza di
motivazione e violazione di legge la stessa affermazione della penale
responsabilità del prevenuto, in quanto, a suo dire erano difettivi gli stessi
elementi atti a dimostrarne la colpevolezza.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la illegittimità della
sentenza impugnata in relazione alla conferma del trattamento sanzionatorio,
sebbene lo stesso giudice del gravame abbia ritenuto che la fattispecie
criminosa contestata all’imputato abbia cessato di essere ipotesi attenuata del
reato base di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 per divenire autonoma
fattispecie di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato nei limiti di cui in motivazione, deve essere
accolto per quanto di ragione.
Esaminando il primo motivo di censura formulato dal ricorrente ne rileva
la Corte la sua infondatezza.
Con esso il ricorrente ha lamentato il fatto che in sede di merito sia stata
ritenuta la destinazione allo spaccio, e non all’uso personale, dello
stupefacente ricavabile dalla coltivazione delle piante rinvenute nella serra

in ordine al reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, ritenuta la

insistente nei pressi della cava presso la quale lo Zitoli svolgeva le mansioni di
custode, sebbene non sia stata accertata la presenza di un considerevole
quantitativo di principio attivo nelle piante in questione.
Il motivo di impugnazione è privo di pregio.
Come, infatti, questa Corte ha rilevato, in tema di coltivazione non
autorizzata di sostanze stupefacenti è irrilevante ai fini della integrazione della

piante atte alla produzione di sostanze psicotrope sia o meno destinato all’uso
personale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 febbraio 2017, n.
9700).
Posto che nel caso di specie non è stato messo in dubbio che le piante
rinvenute nella serra in discorso fossero del tipo botanico destinato alla
produzione della sostanza stupefacente denominata marijuana la circostanza
che il frutto, in senso economico, di esse – la cui qualificazione come sostanza
stupefacente non è stata messa in dubbio dal ricorrente attesa la già ricordata
identificazione delle piante in questione come tipicamente destinate alla
produzione della marijuana

fosse o meno destinato all’uso personale è

fattore che non incide in relazione alla rilevanza penale del fatto.
Quanto alla attribuzione di esso all’imputato osserva il Collegio come essa
sia stata più che plausibilmente inferita dai giudici del merito sulla base sia del
dato obbiettivo della presenza stabile dello Zitoli a pochi metri dal luogo ove la
coltivazione era in atto, dal rinvenimento di una serie di semi di piante del
medesimo tipo di quelle coltivate nella detenzione dello Zitoli e, infine, dallo
stesso comportamento dello Zitoli (indubbia e comunque non censurabile in
questa sede essendo la identificazione dell’imputato da parte degli agenti
operanti nella persona in questione) che, alla vista dei Carabinieri nei pressi
della serra, si dava a precipitosa fuga recando in mano un mazzo di piante del
tipo di quelle poi rinvenute vegetare all’interno della serra, facendo poi
perdere le sue tracce per un non trascurabile periodo di tempo (si parla,
infatti, di poco meno di due mesi).
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione riguardante il
criterio di determinazione della pena.
Deve, infatti, osservarsi che, premessa la sicura qualificazione del fatto
addebitato allo Zitoli nell’ambito delle ipotesi di lieve entità di cui al comma 5
dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, successivamente alla adozione da parte
del Gup del Tribunale di Trani della sentenza emessa in primo grado, la quale

rilevanza penale della condotta il fatto che il prodotto della coltivazione di

è stata integralmente confermata dal giudice del gravame anche in relazione
alla dosimetria della pena, il quadro normativo di riferimento della sentenza
impugnata è notevolmente mutato.
Infatti, quella che era pacificamente qualificata come una circostanza
attenuante, sia pure ad effetto speciale, del più generale reato previsto
dall’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per effetto delle modifiche conseguenti
alla entrata in vigore, dapprima del decreto legge n. 146 del 2013, convertito

decreto legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni con legge n. 79 del
2014, è divenuta una fattispecie di reato autonoma, caratterizzata da un
autonomo trattamento sanzionatorio

(ex permultis:

Corte di cassazione,

Sezione IV penale, 16 giugno 2017, n. 30238).
Di tanto la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto nel determinare
l’entità della condanna a carico del prevenuto, posto che, per un verso, la
sensibile variazione della forcella edittale imponeva un riesame della
perdurante conformità ad un criterio di proporzionalità della sanzione a suo
tempo irrogata, sulla base di un’astratta comminatoria legislativa non più
attuale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 marzo 2016, n. 10169;
idem Sezioni unite penali, 25 novembre 2015, n. 46653), e, per altro verso, la
modifica strutturale del reato contestato avrebbe dovuto imporre alla Corte
pugliese di considerare, salvo il principio del divieto di reformatio in pejus, la
incidenza in termini di quantificazione della pena della ritenuta recidiva, la cui
subvalenza rispetto alla originaria circostanza attenuante di cui al comma 5
dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 non avrebbe avuto più ragione d’essere
posto che la modificata qualificazione normativa dell’illecito commesso ha
fatto venire meno in radice la possibilità di operare il giudizio di valenza fra
circostanze di verso opposto fra loro (in tal senso cr. Corte di cassazione,
Sezione VI penale, 12 dicembre 2016, n. 52577).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata quanto al
trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
Bari che, ferma e definitiva essendo, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.,
l’affermazione della penale responsabilità dello Zitoli in ordine al reato a lui
addebitato, provvederà, in applicazione ai principi dianzi esposti, a
rideterminare la pena cui lo stesso deve essere condannato.
PER QUESTI MOTIVI

con modificazioni, con legge n. 10 del 2014 e, immediatamente dopo del

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza
riguardo al reato ascritto.

Roma, 7 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA