Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36552 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36552 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO LUCA nato il 11/01/1990 a PESCARA

avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte di appello de L’Aquila
ha riformato la precedente sentenza del Tribunale di Pescara del 19 gennaio
2015 con la quale, per quanto ora interessa, era stata dichiarata la penale
responsabilità di Cataldo Luca in relazione alla imputazione di cui in epigrafe,
e questo era stato, pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il
vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.500,00
di multa, oltre alle pene accessorie;

responsabilità del Cataldo in ordine alle cessioni di sostanza stupefacente del
tipo hashish,

confermandola, invece, per ciò che attiene alla sostanza

stupefacente del tipo cocaina e, confermata la qualificazione dei fatti entro
l’ambito del comma 5 del dPR n. 309 del 1990, ha riformato la sentenza
impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, riducendolo a mesi 11 di
reclusione ed euro 1.400,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo il vizio di motivazione essendo stata affermata la penale
responsabilità del prevenuto sulla base di una intercettazione ambientale
intervenuta in data 9 luglio 2010, sebbene i fatti contestati siano avvenuti
sino al 30 giugno 2010.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo posto a suo
sostegno e manifestamente infondato;
che è fattore del tutto irrilevante la data in cui è stata eseguita la
intercettazione ambientale da cui sono scaturiti gli elementi di responsabilità a
carico del prevenuto, posto che, sebbene sia vero che siffatta captazione sia
stata eseguita dopo la cessazione della flagranza dei reati contestati, tuttavia
la medesima si riferisce chiaramente a fatti pregressi al momento in cui è
stata captata la conversazione, per cui la stessa è del tutto plausibilmente
stata esaminata dai giudici del merito come atta a fondare la valutazione di
responsabilità a carico del prevenuto;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

che la Corte territoriale, con la sua predetta sentenza, ha escluso la

delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

I Consigliere estensore

il Pr sidente

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

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