Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36551 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36551 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORRIERI ROSSANA N. IL 09/12/1983
avverso la sentenza n. 2048/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 20/06/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per la genericità dei motivi,
che non individuano alcun elemento logico-probatorio, che consente di discostarsi
dalla decisione impugnata, e non introduce specifiche censure alla decisione
impugnata, ma si risolve in una mera prospettazione di un diverso inquadramento
giuridico del fatto, per di più senza alcun collegamento concreto con i passaggi
motivazionali della sentenza, sicché esso non soddisfa i requisiti previsti a pena di
inammissibilità dall ‘ art. 581 cpp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2013
Corrieri Rossana ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.73/5 DPR 309/90, e lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento all’affermazione della colpevolezza e alla determinazione
della pena.