Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36551 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36551 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERSICO FULVIO JUNIOR nato il 31/03/1986 a LIVORNO

avverso la sentenza del 07/01/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 7 gennaio 2016, la Corte di appello de
L’Aquila ha solo in parte confermato la precedente sentenza del Tribunale de
L’Aquila del 28 settembre 2012 con la quale era stata dichiarata la penale
responsabilità di Persico Fulvio Junior in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe, e questo era stato, pertanto, condannato alla pena di anni 1 e giorni
15 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa;
che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza impugnata, ha revocato,

non menzione e della sospensione condizioOnale della pene inflitta;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo la illegittimità della sentenza impugnata in quanto, testualmente, il
giudice, prima di “verificare la possibilità di concedere la pena concordata non
ha eseguito alcuna verifica degli atti del procedimento al fine di riscontrare la
circostanza che il prevenuto non ha commesso il fatto”;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione è riferito chiaramente ad una sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., fattispecie del
tutto esulante rispetto alla presente;
che la eterogeneità del ricorso rispetto alla moOtivazione della sentenza
impugnata ne determina indubbiamente la inammissibilità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicemb
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non sussistendo le condizioni di diritto per la loro applicazione, i benefici della

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