Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36550 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36550 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASSIF HAMID nato il 10/11/1978

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte di appello di Venezia
ha solo parzialmente confermato la precedente sentenza del Tribunale di
Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, del 15 aprile 2013 con la
quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Nassif Hamid in relazione
alla imputazione di cui in epigrafe, e questo era stato, pertanto, condannato,
unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni
4 e mesi 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;

ha riscontrato l’avvenuta prescrizione di taluni dei reati contestati al
prevenuto, a seguito della riqualificazione degli stessi ai sensi del comma 5
dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, ed ha, pertanto, prosciolto l’imputato
limitatamente ad essi e rideterminato la pena inflitta per il residuo reato nella
misura di anni 4 reclusione ed euro 18.000,00 di multa, salvo il resto;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendone il vizio di violazione di legge essendo stata la condanna del
prevenuto motivata sulla base delle dichiarazioni rese da un correo, in
assenza dei necessari elementi di riscontro, tanto più in considerazione della
esistenza di motivi di astio fra il dichiarante e l’imputato ricorrente.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione è destituito di fondamento in fatto non essendo
emerso alcun elemento a suffragio dell’esistenza di ragioni che avrebbero
potuto minare la attendibilità delle dichiarazioni dl correo;
che, in particolare, non sono emersi i motivi di astio fra il prevenuto ed il teste
d’accusa;
che, peraltro, le dichiarazioni di costui sono state verificate dai giudici del
merito e valutate come oggetto di fattori di riscontro, sicché le stesse
appaiono oltre che attendibili anche pienamente utilizzabili;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

che, nel riformare la sentenza del giudice di primo grado la Corte territoriale

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
il Pr4icattief_,

Il Consigliere estensore

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