Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3655 del 08/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3655 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• SY AMADOU LAMINE nato a Saint-Louis (Senegal) il 15/07/1993
avverso la sentenza n.1111 in data 26.03.2014 della Corte di Appello di L’Aquila
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Giovanni Marziali del foro di Fermo, che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26.03.2014 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo sez. distaccata di Atri il
09.07.20121, appellata Lamyne Sy Annadou, previa concessione di attenuanti
generiche, rideterminava la pena in mesi tre di reclusione, con riferimento ai
reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui ai capi A) – commercio di
prodotti (occhiali e porta occhiali) con segni falsi ex art.474 cod. pen. – e B) ricettazione di merce contraffatta ex art. 648 cod. pen. nell’ipotesi lieve già
ritenuta dal tribunale in primo grado.
Sosteneva la corte territoriale, per i profili rilevanti in questa sede, che non era
concedibile la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. “in

Data Udienza: 08/01/2016

costanza di concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al
2° comma dell’art. 648 cod. pen.”
Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputato tramite il difensore di fiducia
sulla base di tre motivi, incentrati sul diniego della circostanza attenuante ex
art.62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale entità).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Lamenta il ricorrente – rispetto al diniego del riconoscimento dell’attenuante
ex art. 62 n. 4 cod. pen. – l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza di motivazione con riferimento al reato ex art.474
cod. pen.
Ha osservato in particolare che era necessario distinguere tra la particolare
tenuità del fatto prevista dall’art.648, comma 2° cod. pen. e la speciale tenuità
del danno o del lucro, di cui all’art.62 n.4 trattandosi di circostanze attenuanti
diverse e fra loro compatibili; che, in ogni caso, l’attenuante ex art.62 n.4 cod.
pen. poteva essere riconosciuta per il reato di commercio di prodotti contraffatti,
attesa la richiesta specifica della difesa, disattesa senza alcuna motivazione a
riguardo; che nei giudizi di merito non era stata effettuata alcuna valutazione del
danno patrimoniale subito dalla persona offesa.
3.

I principi di diritto applicabili alla fattispecie sono stati correttamente

richiamati dalla corte d’appello.
L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno
patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. è infatti
compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648, comma
secondo cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta
estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi
attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto
presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 è assorbita
nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo cod. pen. (Cass. sez. 4,
sent. n. 25321 del 06/05/2004 – dep. 07/06/2004 – Rv. 228932 in conformità
con Cass. sez. unite n.13330 del 26/04/1989 – dep. 11/10/1989 – Rv. 182221).
Con motivazione immune da vizi logici la corte territoriale ha quindi ritenuto che
il Tribunale, riconoscendo l’ipotesi lieve della ricettazione, aveva implicitamente
considerato il valore della merce così effettuando una valutazione del danno in
termini economici: ragionamento che trova conferma nella sentenza di primo
grado – richiamata da quella di appello – attesi i riferimenti agli elementi che

2

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

caratterizzano la modesta qualità dei beni in questione (l’evidente contraffazione,
l’assenza di caratteristiche dei marchi originali, il materiale plastico delle
custodie).
Correttamente pertanto l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 è stata ritenuta
assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo comma cod. pen.
Per quanto attiene il reato di contraffazione, deve considerarsi che in tema di
reato continuato, delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve
tener conto esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. e

reclusione) e, quindi, comprensivo di tutti gli elementi che caratterizzano il reato
e, quindi, nella specie anche dell’esiguo valore della merce.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

che nel caso di specie tale aumento risulta oltremodo contenuto (un mese di

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