Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36549 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36549 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO VINCENZO N. IL 03/05/1981
MAISTO GIUSEPPE N. IL 22/08/1982
avverso la sentenza n. 990/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 20/06/2013

Fatto e diritto

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Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/6/2013

Palumbo Vincenzo e Misto Giuseppe ricorrono per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei loto
confronti in primo grado per il reato di cui all’art.110 cp.-73 DPR 309/90, e
lamentano difetto di motivazione.

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