Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36549 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36549 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIRABELLA FABIO N. IL 27/02/1989
avverso l’ordinanza n. 88/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
19/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Sirabella Fabio propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, n.
88/2015, pronunciata in data 19 marzo 2015 e depositata il 23 marzo 2015.
Il provvedimento impugnato, emesso a seguito di appello proposto dal P.M., disponeva il
ripristino, nei confronti dell’odierno ricorrente, della misura cautelare della custodia in carcere,
in relazione all’accusa per i delitti di rapina e di illegale detenzione e porto di armi comuni da
sparo, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 628, commi 1 e 3, c.p. e degli artt. 2, 4 e 7 della L. n.
895 del 1967.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta l’erronea applicazione del principio del c.d. “giudicato
cautelare”, nonché, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la carenza e manifesta
illogicità della motivazione.
Nello specifico, si deduce che il giudice dell’appello non avrebbe adeguatamente considerato la
sopravvenienza, rispetto al precedente giudicato cautelare, di nuovi fatti, quali la
riqualificazione di uno dei reati contestati, all’esito del primo grado del giudizio abbreviato, in
tentata rapina ed il comportamento tenuto dall’odierno ricorrente nel periodo da questi
trascorso agli arresti domiciliari, come disposto dal G.i.p., a seguito della domanda di revoca
dell’originaria misura custodiale.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta l’erronea applicazione della legge ed il vizio
motivazionale, dovuti al richiamo del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in data
19 luglio 2014.
Detto richiamo risulterebbe di per sé insufficiente ad assolvere all’obbligo motivazionale
gravante sul giudice del merito cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che nel caso in esame correttamente è stato ritenuta sussistente da parte del
TDL la violazione del c.d. “giudicato cautelare” ad opera del G.I.P., che a distanza di quattordici
giorni dalla sentenza della Corte di cassazione relativa al ricorso concernente la precedente
pronuncia del TDL nei confronti del provvedimento del GIP che aveva sostituito la misura della
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, impugnato dal P.M. , ha
nuovamente adottato un provvedimento analogo sostanzialmente in ragione della definizione
del giudizio di primo grado a seguito di opzione per il rito abbreviato e la derubricazione del
reato contestato da rapina consumata a rapina tentata.
Ritiene il Collegio che in materia deve essere applicato il consolidato orientamento
giurisprudenziale in base al quale in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante
da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni
esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; detta
preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari
in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può
1

2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.

essere superata solo nell’ipotesi in cui intervengano elementi nuovi che alterino il quadro
precedentemente definito. (Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014 – dep. 13/01/2015, Femia, Rv.
261724). In sostanza il cosiddetto giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio,
esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e trasmesso
al Tribunale del riesame, e la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale
del riesame può essere superata soltanto quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e
di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti
circostanze precedenti alla decisione preclusiva. (Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011 – dep.

2. Ciò premesso nel caso in esame non corrisponde alla realtà processuale la censura del
ricorrente relativa alla dedotta omessa valutazione dell’intervenuta derubricazione del reato
contestato da rapina consumata a rapina tentata e del comportamento successivo alla
sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti dorniciliari; il TDL ha infatti
motivato sull’irrilevanza di entrambi questi elementi, in ordine ai quali il Collegio non si è
limitato a fare rinvio al proprio precedente provvedimento, ma ha “attualizzato” le
argomentazioni ivi espresse (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). E tra gli elementi
che hanno attualizzato la conferma del provvedimento adottato c’è sicuramente la entità della
pena inflitta a seguito della sentenza emessa con la definizione del giudizio abbreviato a
quattro anni di reclusione, la ridotta percentuale del tempo trascorso in carcere rispetto
all’entità della condanna, l’assenza di elementi di novità rispetto all’individuazione dei complici
del Sirabella e delle armi (fucili a pompa) ancora nella disponibilità del gruppo; il TDL ha
dunque preso in considerazione anche i. c.d. “nuovi elementi”, compresa la definizione del
giudizio di primo grado, a seguito della scelta opzionale fatta dal prevenuto, per valutare
l’incidenza della stessa sulla persistenza della necessità della misura della custodia cautelare in
carcere, nonché, anche alla luce del giudizio formulato dalla Corte di cassazione sulla prima
ordinanza, appunto l’incidenza, nel senso di assenza di novità, della derubricazione
dell’originaria contestazione.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni la decisione impugnata si presenta esente da
censure logico – giuridiche.
4.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al

pagamento delle spese processuali.
La cancelleria deve provvedere agli adempimenti ai sensi dell’art. 28 del Reg. esec.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda al cancelleria ai sensi dell’art. 28 del Reg. esec.
Roma, l e io 2015

15/02/2012, Amico, Rv. 252151).

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