Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36547 del 03/07/2015


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 36547 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZAI

sul ricorso proposto da:
CARDIA THOMAS N. IL 25/04/1977
avverso l’ordinanza n. 1207/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 23/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Cardia Thomas ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del 23.03.2014 con la quale la Corte
di appello di Cagliari rigettava la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere e la
concessione degli arresti domiciliari (anche con l’utilizzazione del c.d. braccialetto elettronico) e
contestuale autorizzazione a svolgere attività di volontariato presso la Caritas.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con un unico motivo di gravame
deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. la mancanza o manifesta illogicità della

Il ricorrente si duole del fatto che, a fronte della richiesta formulata dalla difesa di revocare
l’originaria misura applicata e di concedere la misura cautelare degli arresti domiciliari con uso
di braccialetto elettronico, la Corte si è limitata ad una motivazione apodittica circa l’elevato
rischio di recidiva ma nulla ha spiegato in merito al diniego di utilizzo del suddetto braccialetto.
In questo modo la corte avrebbe violato la nuova disciplina in tema di misure cautelari
introdotta con la legge n.47/2015 che all’art.275 bis c.p.p. che non solo consente una nuova
valutazione circa l’adeguatezza della suddetta misura rispetto al pericolo di recidiva ma che
dispone altresì un obbligo di motivazione in merito al diniego di utilizzare il suddetto
braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva la Corte che il ricorso concernente la richiesta di revoca del provvedimento
adottato dalla Corte d’appello deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc.
pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Convertito il ricorso in appello ex art. 310 cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.
Così deciso in

a, nella camera di consiglio del 3 luglio 2015.

motivazione.

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