Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36546 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36546 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCACCIA FRANCESCO nato il 28/04/1979 a VALMONTONE

avverso la sentenza del 08/04/2016 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che con sentenza depositata 16 giugno 2016 il Tribunale di
Roma ha condannato Scaccia Francesco alla pena complessiva di C 2800,00 di
ammenda, oltre il pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto
responsabile dei reati di cui in epigrafe;
che avverso detta sentenza ha proposto appello lo Scaccia, assistito
dall’Avv. Edoardo Di Giovanni, del foro di Roma, deducendo l’illegittimità della
sentenza impugnata.
Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna

solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso
proposto dall’imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello,
deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che il predetto ricorso risulta essere sottoscritto dalla Avv. Edoardo Di
Giovanni, che non è risultato essere, alla data di deposito dell’atto in
questione, abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni
superiori;
che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non
iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(Corte di cassazione, sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

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del ricorrente alla pena dell’ammenda, essa non è suscettibile di appello ma

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