Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36546 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36546 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASCIO CARMEN N. IL 16/07/1983
avverso l’ordinanza n. 6571/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
24/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
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le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Cascio Carmen propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di LecceSezione del riesame, n. 8/15 R.G.N.R., pronunciata in data 24 luglio 2014 e depositata il 27
febbraio 2015.
Il provvedimento impugnato, ribaltando la precedente ordinanza del G.i.p., ha applicato, nei
confronti dell’odierna ricorrente, la misura cautelare del sequestro preventivo di un alloggio
popolare, di proprietà dello IACP, occupato sine titulo dall’indagata.
2. Il ricorso presenta un unico motivo, con cui si lamenta la carenza del fumus commissi

degli elementi costitutivi del suddetto delitto, quale l’ “invasione” dell’altrui edificio. Detta
invasione infatti, secondo la parte impugnante, non sarebbe configurabile nel caso di specie,
dal momento che l’indagata aveva già il possesso del bene asseritamente “occupato”, avendo
prestato assistenza presso il legittimo assegnatario dell’immobile fino alla di lui morte ed
essendo subentrata a quest’ultimo proprio a seguito del di lui decesso. In particolare, si
afferma che l’invasione non sarebbe assimilabile alla permanenza non consentita;
diversamente opinando, si addiverrebbe ad un’applicazione analogica dell’art. 633 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva la Corte che nel caso in esame deve essere applicato il principio di diritto in base al
quale l’invasione va vista come immissione in una situazione di fatto di cui, in precedenza, il
soggetto agente non era titolare, anche se, eventualmente, titolare di una diversa situazione di
fatto. In questo caso la Lo Cascio, mera detentrice dell’immobile, svolgeva una attività
lavorativa all’interno dell’immobile stesso in favore del legittimo conduttore, ma il suo
comportamento integra la condotta di “invasione” nel momento in cui si è immessa, sine titulo,
dopo la morte del suo datore di lavoro, nel possesso della cosa stessa, comportandosi uti
domina.
Nel caso di specie dunque sussiste ampiamente il “fumus commissi delicti” in capo all’indagata,
che, successivamente alla morte del precedente inquilino, si è comportata

uti domina,

acquisendo, illegittimamente il vero e proprio possesso della cosa. Il provvedimento cautelare
adottato appare dunque esente da violazioni di legge.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va
condannata al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria perché provveda ai s ensi dell’art. 28 Reg. esec.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 28 Reg. esec.
Roma, 3 luglio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

delicti, in relazione al reato contestato, di cui all’art. 633 c.p. Nel dettaglio, mancherebbe uno

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