Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36545 del 03/07/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36545 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDELEANU COSTEL DIDI N. IL 13/06/1975
BELDIE MARIUS N. IL 29/10/1984
avverso la sentenza n. 288/2014 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
d
krt
MAii5 ’11^; ‘9″
ALP
Uditi difensor Avv.;
aw-o
,
Data Udienza: 03/07/2015
RITENUTO IN FATTO
Medealeanu Costei Didi e Beldie Marius ricorrono avverso la sentenza, in
data 7 ottobre 2014, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Temi,
con la quale, è stata loro applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen., per il reato di rapina aggravata e altro, e, chiedendone
l’annullamento, deducono che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi
dell’art 129 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c)
in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa
Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di
cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammend
Roma, 3
Il Con
lio 2015
estensore
Giovanj i ot. lievi
(IPA
Il Presidente
Mario Gentile
1r) P
1. Il ricorso, unico per entrambi gli imputati, è manifestamente infondato.