Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36545 del 03/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36545 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEDELEANU COSTEL DIDI N. IL 13/06/1975
BELDIE MARIUS N. IL 29/10/1984
avverso la sentenza n. 288/2014 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.

d

krt
MAii5 ’11^; ‘9″

ALP

Uditi difensor Avv.;

aw-o

,

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Medealeanu Costei Didi e Beldie Marius ricorrono avverso la sentenza, in
data 7 ottobre 2014, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Temi,
con la quale, è stata loro applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen., per il reato di rapina aggravata e altro, e, chiedendone
l’annullamento, deducono che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi
dell’art 129 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c)
in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa
Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di
cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno;
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammend
Roma, 3
Il Con

lio 2015
estensore

Giovanj i ot. lievi
(IPA

Il Presidente
Mario Gentile

1r) P

1. Il ricorso, unico per entrambi gli imputati, è manifestamente infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA