Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36544 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36544 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP MOR nato il 01/01/1989

avverso la sentenza del 16/02/2007 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 16 febbraio 2017, la Corte di appello di Torino
ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Torino del 27 maggio
2016 con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Diop Mor in
relazione alla imputazione di cui in epigrafe, qualificata la stessa ai sensi del
comma 5 del dPR n. 309 del 1990, e questo era stato, pertanto, condannato,
concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva,
alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 700,00 di multa;

deducendo la illegittimità della sentenza impugnata per il vizio di motivazione
in ordine alla entità della pena irrogata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione è del tutto generico, posto che con lo stesso
non vengono formulate delle effettive censure al contenuto della sentenza
impugnata, ma viene, viceversa, del tutto genericamente contestata la entità
della sanzione irrogata senza che sia specificato il motivo per il quale quella in
tal modo disposta non sia congrua;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Diop

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