Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36544 del 03/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36544 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINI GIUSEPPE N. IL 14/06/1959
avverso l’ordinanza n. 36/2015 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
g..ÒT-“,tAtiou
A.Lt Lu9 “Xibue ateAr0
Atta I e

UditoiedifensokAvv.

u

jo

X.1/41

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Giuseppe Martini ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Venezia del 27.01.2015 che, in parziale riforma dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal gip di Treviso in data 22.12.2014 sostituisce la misura in essere con gli arresti
domiciliari.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce:
A) La violazione dell’art. 606 lett.b) ed e) c.p.p. per inosservanza della legge penale in

Il ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che nel provvedimento impugnato non ci sarebbe
alcuna motivazione circa la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato e il
protrarsi delle esigenze cautelari che erano già state ritenute insussistenti con l’ordinanza del
gip di Rovigo.
In secondo luogo, la difesa rileva la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dei
criteri di cui all’art. 274 c.p.p. a fronte dell’interruzione spontanea di ogni contatto fra il
ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa in esame, l’incensuratezza del
sottoscritto, la ripresa di attività lavorativa, l’assenza di elementi che facciano sospettare
l’attuale pericolosità del sottoscritto.
B) La violazione dell’art. 606 lett.b) ed e) c.p.p. per inosservanza della legge penale in
relazione all’art. 292 lett.c); 274 lett.c) e 125 c.p.p.
Il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione laddove ritiene sussistenti le
esigenze genera! – preventive concrete ed attuali e tuttavia, non fa alcun riferimento agli
elementi di fatto dai quali poter ragionevolmente desumere l’interruzione dei rapporti tra
l’imputato e gli altri correi per più di nove mesi.
Censura la motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe tratto la conclusione che il
ricorrente non avrebbe pienamente preso le distanze dal proprio passato criminoso, seppure
sia lo stesso Tribunale ad affermare che il Martini avrebbe interrotto qualsiasi contatto con gli
altri soggetti coinvolti nella vicenda.
C) La violazione dell’art. 606 lett.b) c.p.p. per inosservanza della legge penale in relazione
all’art. 275 c.p.p.
Infine l’istante si duole della mancanza di motivazione in ordine all’assenza di presupposti per
la concessione della misura richiesta dalla difesa, obbligo di presentazione alla p.g.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico giuridica le ragioni in base alle quali devono
ritenersi sussistenti le condizioni per accogliere solo parzialmente l’originario ricorso avverso
l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere con la concessione della
detenzione domiciliare. Il TDL ha descritto correttamente la figura del ricorrente, la personalità
del medesimo„ il contesto criminale di riferimento dotato anche di armi pesanti, la
personalità espressa attraverso il ruolo ricoperto nella vicenda, la partecipazione a due rapine

relazione all’art. 292 lett.c); 274 lett.c) e 125 c.p.p.

e a due tentate rapine in un arco di tempo molto breve. Queste considerazioni sono state
inserite all’interno di un quadro di elementi che sono stati giustamente valutati non in
maniera frazionata, ma complessivamente, al fine di una ricostruzione quanto più attendibile
della vicenda criminosa in esame e della formulazione di un coerente quadro prognostico in
ordine alla possibile recidivanza del prevenuto e alla applicazione della misura custodiale più
idonea. E il collegio indica a tal fine l’utilizzazione delle emergenze investigative costituite dalle
modalità del fatto, dalle modalità dell’azione, nonché della personalità degli indagati, della
pena in concreto irrogabile, dello stile di vita tenuto, dei precedenti, la mancanza della prova di

situazione di detenzione domiciliare. Appare dunque non condivisibile il giudizio del ricorrente
sulla elusività della motivazione rispetto alla decisione assunta, tentando di ascrivere questa
generica doglianza nei paradigmi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Il profilo dedotto non appare censurabile, avendo comunque il giudice del riesame
fornito una adeguata giustificazione della decisione adottata.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2015.

una concreta resipiscenza, pur dando atto della positività del comportamento nella pregressa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA