Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36543 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36543 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANSUETO LEONARDO N. IL 26/03/1967
avverso l’ordinanza n. 1474/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
15/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Lk

Uditi difensor Avv.;

ro? eutAtp 2D1t1 „A.AA”-

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Mansueto Leonardo ricorre per Cassazione avvero l’ordinanza emessa in data 15.12.2014 dal
Tribunale del riesame di Bari che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal P.M., ha
applicato nei confronti del predetto la misura degli arresti donniciliari.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce:
A) La violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p. per vizio di motivazione in relazione al capo 1) della
rubrica (tentata estorsione).

ordine agli elementi in bae ai quali determinare la sussistenza della condotta violenta posta in
essere dall’indagato.
Il provvedimento impugnato difetterebbe della descrizione degli elementi di fatto in base ai
quali è stata applicata la misura cautelare.
Infine il ricorrente si duole del travisamento delle dichiarazioni rese dalle pp.00 e dello stesso
zio delle medesime le quali non hanno mai fatto riferimento ad un tentativo di estorsione; non
ci sarebbero dunque, valutazioni circa la sussistenza dei requisiti di idoneità ed univocità
necessari per poter affermare l’ipotesi del tentativo addebitato al ricorrente.
B) La violazione dell’art. 606 lett.e) c.p.p. per vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e
275 c. p. p.
Il tribunale del riesame non avrebbe specificato le ragione per cui è stata ritenuta adeguata la
misura cautelare degli arresti domiciliari, essendosi basato solo sui numerosi precedenti penali
senza tenere conto invece del notevole intervallo di tempo trascorso dalla commissione
dell’illecito.
C) La violazione dell’art. 606 lett.e) c.p.p. per vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e
275 c.p.p e all’art.75 co.2 d.lgs.159/2011.
Secondo il ricorrente la motivazione è carente perché l’addebito contestato non è così grave da
legittimare una misura cautelare sia sotto il profilo della proporzionalità sia sotto quello
dell’idoneità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico – giuridica le ragioni in base alle quali devono
ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato. Correttamente la
figura del Mansueto, e il suo ruolo nella vicenda, è stata inserita all’interno di un quadro di
elementi probatori che devono essere valutati non in maniera frazionata, ma
complessivamente, al fine di una ricostruzione quanto più attendibile della vicenda criminosa in
esame. E il collegio indica a tal fine l’utilizzazione delle emergenze investigative costituite dal
contenuto delle intercettazioni telefoniche, dai contatti con Tanzi Nicola zio della p.o. Trimarchi,
proprietario dell’auto rubata e lo stesso Mansueto, dei contatti tra il Mansueto e il Capotosto,
dell’incontro concordato tra il Mansueto e il Tanzi per cercare di definire l’importo della somma
1

Il ricorrente si duole, innanzitutto del fatto che sussista una palese lacuna motivazionale in

da consegnare dalle p.o. per la restituzione dell’autovettura, sicuramente nella disponibilità del
Mansueto e del Capotosto. Proprio il contenuto delle intercettazione telefoniche e le stesse
dichiarazioni del Tanzi concretizzano gli elementi per ritenere sussistenti i gravi indizi a carico
del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione. Appare dunque non condivisibile il
giudizio del ricorrente sul «non univoco tenore» delle intercettazioni telefoniche ed anzi del loro
«contenuto equivoco», tentando di ascrivere questa generica doglianza nei paradigmi di cui
all’art. 606 cod. proc. pen.
Nè il vizio di motivazione, può ricondursi all’assenza di un vaglio critico delle risultanze delle

censurabile in questa sede, avendo comunque il giudice del riesame fornito una adeguata
giustificazione della decisione assunta.
Infatti, l’art. 606 lett. e) c.p.p., consente di denunciare i vizi di motivazione, ma alla Corte di
cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia
intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare

l’iter logico seguito (ex

plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). La Corte non deve accertare se la decisione di
merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10
luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).
Nella specie, il Mansueto si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto posti
a base del provvedimento cautelare e, pertanto, formula doglianze che attengono al merito
della decisione e danno luogo a censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di
legittimità.
Per quanto riguarda la sussistenza delle esigenze cautelari che hanno portato all’adozione della
misura della detenzione domiciliare ritiene il collegio che la decisione assunta sia coerente con
la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione, ai
numerosi precedenti penali, alla circostanza che il fatto sia avvenuta mentre il Mansueto era
sottoposto al regime della sorveglianza speciale. La prognosi negativa in ordine al futuro
comportamento del ricorrente e la qualità e le modalità del reato contestato fanno ritenere
adeguata la misura della detenzione domiciliare per prevenire eventuali futuri comportamenti
delittuosi da parte del Mansueto.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria deve provvedere ai sensi dell’art. 28 del Reg.esec.

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intercettazioni. Il profilo dedotto attiene in modo univoco al merito della decisione e non è

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Manda alla Cancelleria perchè provveda ai sensi dell’art. 28 Reg. esec.
Così deci o in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2015
e estensore

(dott.

nni Diotallevi)

Il Presidente
(dott. Mario Gentile)

Il Cons

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