Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36541 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 36541 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZURLO GIANFRANCO nato a MESAGNE il 29/07/1981

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 gennaio 2017 la Corte di appello di Lecce, decidendo
sulla impugnazione presentata dall’imputato Zurlo Gianfranco, ha riformato la
precedente decisione con la quale, in data 26 novembre 2015, il Tribunale di
Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità dello Zurlo in ordine alla
violazione dell’art. 44, lettera b) del dPR n. 380 del 2001, per avere realizzato

pertanto, condannato, considerata la continuazione interna fra le varie opere
realizzate, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda, oltre
alle conseguenti pronunzie accessorie.
La Corte territoriale, nel riformare la sentenza ora citata, ha osservato
che i fatti commessi non integravano una pluralità di reati in continuazione fra
loro, ma un’unica contravvenzione; ha, pertanto, rideterminato, la pena,
togliendo gli aumenti applicati ai sensi dell’art. 81, cpv, cod. pen., nella
misura di mesi 2 di arresto ed euro 8.000 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il
prevenuto, articolando due motivi di impugnazione.
Il primo ha ad oggetto la violazione di legge in relazione alla
determinazione della pena; in particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che
la sanzione pecuniaria sia stata determinata nella misura di euro 8.000, di
ammenda, laddove l’ammontare della stessa doveva essere contenuta entro il
limite di euro 2.666,00.
Il secondo motivo concerne la stessa integrazione del reato in quanto, ad
avviso del ricorrente, le opere compiute non abbisognavano comunque del
permesso a costruire in quanto rientranti nella edilizia libera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
Invero, mentre il secondo motivo di ricorso – peraltro logicamente
prioritario rispetto al primo in quanto coinvolgente la stessa integrazione del
reato contestato – non ha pregio, fondato è il secondo motivo di gravame,
riferito alla determinazione della pena conseguente alla commissione del reato
contestato.
Quanto alla censura avente ad oggetto la sussistenza del reato, osserva la
Corte che la stessa è del tutto e manifestamente infondata.

delle opere edili in assenza del prescritto permesso a costruire e lo aveva,

Le opere realizzate, infatti, per come oramai incontestatamente descritte
nel capo di imputazione, avrebbero necessitato senza alcun dubbio del
preventivo permesso a costruire; esse, infatti, consistenti nella realizzazione
di muri di recinzione – in muratura, costituita da blocchi di cemento, alta
almeno un metro, sovrastata da rete metallica – aventi uno sviluppo superiore
a 200 metri lineari, non potevano essere certamente considerate espressione
della cosiddetta edilizia libera.

per la loro realizzazione del preventivo rilascio del permesso a costruire
allorché per la loro struttura e per la estensione dell’area da essi interessata
siano tali da determinare una modificazione dell’assetto urbanistico del
territorio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 dicembre 2014, n.
52540; idem Sezione III penale, 24 novembre 2011, n. 41518).
Nel caso di specie la macroscopica estensione dell’opera in questione – la
cui ampia lunghezza già è stata indicata mentre per la cui altezza
l’imputazione indica per una parte la misura di circa 230 cm mentre per
un’altra parte quella di 180 cm, lasciando incognita l’altezza del mura per
un’altra sua parte, sebbene la stessa sia certamente superiore ai 100 cm – è
stata del tutto ragionevolmente ritenuta dalla Corte territoriale tale da
comportare la modificazione dell’assetto del territorio che costituisce il
presupposto per il necessario rilascio del permesso a costruire prima di
realizzare l’opera in questione.
Sotto il descritto profilo, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato.
Fondato è, invece, per come si diceva, l’altro motivo di impugnazione,
relativo ai criteri adottati in sede di determinazione della pena.
Premesso, infatti, che la Corte di appello ha escluso che le varie condotte
poste in essere dal prevenuto fossero tali da integrare una pluralità di reati,
sebbene avvinti dal vincolo della continuazione, dovendo le stesse essere
considerate come destinate alla realizzazione di un intervento edilizio unitario,
di tal che la stessa Corte territoriale ha inteso riformare la sentenza emessa
dal giudice di primo grado escludendo l’aumento di pena da questo operato ai
sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen., osserva il Collegio che, nell’applicare il
principio esposto, la Corte di appello ha materialmente errato, irrogando una
pena superiore a quella che, sulla base delle esposte premesse, sarebbe stato
corretto determinare.

Come, infatti, questa Corte ha chiarito, anche i muri di cinta necessitano,

Posto, infatti, che il Tribunale aveva quantificato il trattamento
sanzionatorio a carico del prevenuto nella misura di mesi 6 di arresto ed euro
8.000,00 di multa, partendo da una pena base, per quello che era stato allora
ritenuto il più grave dei reati contestati, pari a mesi 3 di arresto ed euro
5.000,00 di ammenda, aumentata per ciascuno dei reati satelliti in misura
pari ad 1 mese di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, si rileva che la Corte
di appello, sul presupposto della doverosa eliminazione degli aumenti dovuti

riduzione sulla sola pena detentiva, ricondotta a mesi 3 di arresto, lasciando
inspiegabilmente invariata la pena pecuniaria nella originaria misura di euro
8.000,00.
Sotto il descritto profilo la impugnazione del ricorrente è, pertanto,
indubbiamente fondata.
Deve, a questo, punto osservarsi che l’accoglimento del ricorso ha
l’effetto, stante l’avvenuta costituzione del rapporto processuale fra le parti, di
determinare la doverosità della valutazione della perdurante rilevanza penale
del fatto contestato; rilevanza che, dato il lungo tempo trascorso dal
momento della determinazione dell’illecito in questione, è, oramai, venuta
meno.
Infatti, essendo stato perpetrato l’abuso edilizio contestato allo Zurlo in
data 15 maggio 2012, lo stesso, pur in presenza di fattori interruttivi della
prescrizione ma in assenza di fattori che hanno comportato la sospensione del
decorso del termine di quella, si è estinto per intervenuta prescrizione a
decorrere già dal 15 maggio 2017.
Ed in tal senso deve questa Corte provvedere, annullando senza rinvio la
sentenza impugnata, stante l’avvenuta estinzione del reato contestato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato contestato
estinto per prescrizione.
Roma, 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

il Presidente

alla non più ritenuta continuazione fra reati, ha operato la necessaria

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA