Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36541 del 03/07/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36541 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DJURIC LJUBISA N. IL 07/03/1966
avverso la sentenza n. 5392/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. Al umb
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che ha concluso per „5/,’
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Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 03/07/2015
Djuric Ljubisa ricorre per Cassazione avverso la sentenza n. 1650/14 della Corte di appello di
Torino del 01.04.2014 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Torino del
13.03.2013 che condannava l’imputato alla pena di anni uno ed euro 1000 di multa per il reato
a lui ascritto di cui all’art. 640 c.p. con la recidiva specifica reiterata ex art.99.cp.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con un unico motivo di gravame,
deduce ai sensi dell’art. 606 lett.e) c.p.p. la manifesta ed illogicità della motivazione.
Secondo la difesa non vi sarebbe alcuna prova certa della penale responsabilità del prevenuto:
questi, infatti, sarebbe stato riconosciuto attraverso un metodo del tutto sui generis
consistente nel riconoscimento dell’imputato attraverso una vetrata di un bar. La corte,
inoltre, non avrebbe motivato circa l’eccezione sollevata dalla difesa relativa alla natura del
tutto sproporzionata della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza è nulla ex art. 125 c.p.p., comma 3, e art.
546 c.p.p., comma 1; nel caso in esame è stata erroneamente allegata alla sentenza
pronunciata a carico di Diuric Ljubisa la motivazione relativa ad altro procedimento e ad altro
imputato, tale Liberti Nicola,come comunicato anche dalla Corte d’appello di Torino.
La mancanza di motivazione della sentenza che richieda integrazioni di tipo valutativo (cfr. da
ultimo Cass. sez. 2, 15 maggio 2012 n. 20958 e Cass. sez. 2, 12 maggio 2009 n. 23542, che
concerne un caso proprio analogo a quello in esame, evidenziando che “la sostanziale assenza
della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti
alla discrezionalità del giudice”), esclude l’applicabilità dell’articolo 130cod. proc. pen. Il
dispositivo pronunciato in udienza peraltro, è correttamente riferito alla posizione della
prevenuta. La sentenza impugnata, pertanto risulta nulla ai sensi del combinato disposto
dell’art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata senza rinvio la sentenza
impugnata per la sanatoria del vizio mediante nuova redazione della sentenza documento.
Gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Torino, sezione seconda penale per
l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per la sanatoria del vizio mediante nuova
redazione della sentenza documento.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino, sezione seconda penale per
l’ulteriore corso.
Roma, luglio 2015
Il C
liere estensore
Giovaj. Dio allevi
Il Presidente
Mario Gentile
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RITENUTO IN FATTO