Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3654 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3654 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONCETTA DURANTE N. IL 29/12/1934
VALESTRA ANIELLO N. IL 23/02/1967
avverso l’ordinanza n. 543/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/seOte le conclusioni del PG Diatf. < 34-2"---3,-.-----x— CL,- 1-.1,A,k..4.- o Uditi difensor Avv.; O Data Udienza: 11/12/2013 RITENUTO IN FATTO 1. La C.A. di Napoli, in sede di esecuzione, con ordinanza 7.2.2013 ha rigettato l'istanza, proposta da Durante Concetta e Valestra Aniello, volta ad ottenere la sospensione e l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione emessa dal Procuratore Generale in esecuzione di quanto disposto nei confronti della Durante con sentenza 31.10.2000 irrevocabile il 21.2.2002. Per quanto interessa in questa sede, la Corte napoletana -- dopo avere premesso che il rilascio della concessione in sanatoria non priva il giudice penale di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo ai fini della revoca dell'ordine di demolizione, comprendendosi anche la verifica della procedibilità e proponibilità della domanda con riferimento alla documentazione richiesta - ha osservato, in via assorbente, che a fronte della richiesta in data 24.5.1995, con cui il Comune domandò la trasmissione di tutta la documentazione necessaria per esprimere il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985, l'interessato Valestra Aniello solo in data 11.3.2010 ebbe a trasmettere i documenti, e quindi ben oltre il termine di tre mesi previsto a pena di improcedibilità della domanda di condono dall'art. 39 comma 4 della legge n. 724/1994. Ha pertanto disapplicato la concessione edilizia in sanatoria ritenendola illegittima. 2. Contro questa ordinanza il difensore della Durante e del Valestra ricorre per cassazione proponendo quattro motivi. 2.1 Con un primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b cpp, la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 4 della legge n. 724/1994 anche in relazione "al comma 37 lettera d) della legge 23 dicembre 1996 n. 662" (art. 2, evidentemente ndr) - Violazione del principio tempus regit actum - mancata applicazione del principio di irretroattività delle leggi ex art. 11 delle preleggi e art. 25 Cost. - Errore di fatto e di diritto. Osserva che la norma richiamata dalla Corte d'Appello, entrata in vigore il 1 gennaio 1997, non poteva applicarsi alla fattispecie perché l'invito del Comune a presentare documenti (spedito in data 24.5.1995) era precedente alla sua entrata in vigore e quindi alla predetta disposizione normativa che ha introdotto il termine decadenziale non poteva attribuirsi alcuna efficacia retroattiva. 2.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia una ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 4 della legge n. 724/1994 introdotto con l'art. 2 comma 37 lettera d) della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Rileva al riguardo che la richiesta di documenti da parte del Comune avrebbe dovuto essere portata a conoscenza degli interessati mediante formale notifica, come si esprime la legge, sicché la forma della raccomandata utilizzata nel caso di specie sarebbe stata in ogni caso inidonea a determinare gli effetti indicati dalla Corte d'Appello, anche se effettuata dopo il 1 gennaio 1997. 2 2.3 Col terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e cpp la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 4 della legge n. 724/1994 - Illogicità della motivazione ed errata applicazione della norma. Osserva il ricorrente che il Comune nei 15-20 anni dalla produzione della varie istanze di condono ne ha esaminato solo una piccola parte e comunque non avrebbe potuto ritenerle improcedibili se nel corso di questo ventennio e prima dell'esame della pratica, la stessa era stata integrata solo in parte. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia ancora ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e cpp la contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento alla questione della omessa notifica dell'ingiunzione ad Aniello Valestra, peraltro proprietario del manufatto. 3. CZYK_ t. iiza rinvio del Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamentoé provvedimento impugnato. 4. Il difensore ha depositato una memoria contenente motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. L'art. 2 comma 37 lett. d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così dispone: all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: " La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione". La disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 1997 (cfr. art. 3 comma 217 legge 662/1996 cit.). L'articolo 11 delle preleggi pone il principio generale della irretroattività della legge. Nel caso di specie, risulta dalla stessa ordinanza che la domanda di sanatoria venne presentata in data 24.2.1995 e ad essa fece seguito, in data 24.5.1995, una richiesta da parte del Comune di documentazione. Alla fattispecie in esame, dunque, non poteva applicarsi la regola della improcedibilità della domanda di sanatoria in caso di tardiva trasmissione di documenti, regola introdotta, come si è visto, solo in epoca successiva. La Corte napoletana è incorsa pertanto in violazione di legge laddove ha disatteso l'istanza di sospensione o annullamento dell'ingiunzione a demolire, applicando retroattivamente la norma giuridica. 3 L'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame restando logicamente assorbita ogni altra questione. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 11.12.2013.

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