Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36539 del 03/07/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36539 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIENG MODOU N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 6714/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A UNO ‘eche ha concluso per A) , „,:’
Atti
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 03/07/2015
RITENUTO IN FATTO
Dieng Modou ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del
18.12.2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 11.07.2009
dichiarava prescritto il reato di cui all’at. 474 c.p. , riduceva la pena in mesi tre giorni 10 di
reclusione ed euro 120 di multa, confermava nel resto.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con un unico motivo, deduce ai sensi
dell’art. 606 lett. e) c.pp. la omessa e manifesta illogicità della motivazione.
circa il rigetto dello specifico motivo di appello volto ad ottenere la sostituzione della pena
detentiva come previsto dall’art. 53 della legge 689/91. A parere della difesa, peraltro,
l’eventuale giudizio implicito di opportunità della sostituzione richiesta esulerebbe del tutto dai
criteri forniti dall’art. 59 1.689/91.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di
elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni
congrue ed esaustive, previo implicito rigetto degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
In particolare la Corte ha ritenuto, in modo non illegittimo, l’assenza delle condizioni ex art. 59
I. n. 689/81 per operare la sostituzione richiesta, ritenendosi equa e corretta la sanzione
irrogata, in relazione alla natura e all’entità del fatto.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Rom
luglio 2015
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale non avrebbe fornito alcuna motivazione