Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36538 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36538 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANZOTTO ATTILIO N. IL 31/12/1958
avverso la sentenza n. 1074/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
02/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
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Udito il Procuratore Generale in persona dql Dott. Ptle,AA:3
che ha concluso per 2,t ig~/utk
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Granzotto Attilio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia,
n. 1248/14, pronunciata in data 2 ottobre 2014 e depositata il 6 ottobre 2014.
La decisione impugnata ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per una serie di
truffe consistite nell’aver concorso ad indurre alcune persone ad investire somme di denaro
nella società uruguayana Laya S.A., somme che non sarebbero mai state restituite né
tantomeno remunerate. La medesima decisione ha poi provveduto a ridurre la pena principale
e a sostituire la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione
temporanea, della durata di anni cinque.
2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si contesta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l’omessa
motivazione sul motivo principale dell’appello.
Nello specifico, viene argomentato che mancherebbe la prova dell’effettiva gestione, da parte
dell’imputato, del fondo di raccolta del risparmio della società Laya, con conseguente assenza,
altresì, di elementi costitutivi del delitto di truffa, quali il dolo e l’ingiusto profitto; anche le
successive rassicurazioni agli investitori, cui la sentenza d’appello attribuirebbe un ruolo
decisivo, rientrerebbero nella normale attività di promotore dello stesso imputato e
rappresenterebbero, ad ogni modo, fatti meramente successivi.
Da ultimo si rileva l’assurdità della condanna dell’attuale impugnante a fronte dell’assoluzione
degli altri coimputati, i quali erano i gestori del fondo di risparmio, nell’interesse dei quali il
fondo stesso era stato creato ed organizzato.
2.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), c.p.p., l’erronea applicazione degli artt. 133, 61, n. 7 e 99 c.p.
In particolare, la Corte territoriale avrebbe applicato due volte l’aggravante di cui all’art. 61, n.
7, c.p. e la recidiva di cui all’art. 99 c.p., dapprima ai fini del computo della pena base e,
quindi, ai fini dell’aggravamento della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

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2.Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione, peraltro riproponendo
pedissequamente le censure d’appello ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove
diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in
sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente
con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369;
SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito ha
vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità per il reato
ascritto in base alla sicura intermediazione del Granzotto nella conclusione dei contratti, nella

_._….,

lettera proveniente dal Granzotto, con la quale assicurava i clienti sul rimborso delle somme
investite; sulla raccolta delle somme dei clienti, pur se in maniera formalmente corretta,
circostanza che, correttamente è stata ritenuta ovvia nella prospettiva della successiva attività
truffaldina, stante la necessità di carpire la buona fede dei clienti medesimi, pur consapevole
della impossibilità di garantire gli alti ricavi prospettati. Il ragionamento operato dai giudici di
merito appare dunque saldamente ancorato alle risultanze processuali. Nel ricorso pertanto si
ripropongono esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame

Anche il motivo concernente i criteri di dosimetria della pena appare manifestamente
infondato, in quanto l’aumento per le aggravanti risulta contabilizzato una sola volta, sia in
primo che in secondo grado.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 3 glio 2015

degli argomenti difensivi attualmente riproposti.

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