Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36537 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36537 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTANO GREGORIO N. IL 09/03/1981
avverso la sentenza n. 5543/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fam.401,4.44.u.g.32.) .
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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L.Q , AQ,24.4521-<"1-j- .jt 4 fa4/3 Data Udienza: 03/07/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Martano Gregorio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 7853/14, pronunciata in data 6 novembre 2014. La decisione impugnata ha confermato in toto la condanna dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 367 c.p. (capo A), per aver denunciato il furto, in realtà non sussistente, di una carta Poste Pay, e per le truffe contrattuali commesse, utilizzando la medesima carta, attraverso la vendita on-line di vari articoli. 2. Il ricorso presenta un unico motivo, con cui si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. In particolare, si deduce che il ritrovamento della carta impiegata per porre in essere le truffe telematiche presso l'abitazione dell'imputato non proverebbe, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'utilizzo, da parte del medesimo, della carta stessa; ciò in considerazione del fatto che il Martano sarebbe stato ospite, nell'abitazione in cui è stato effettuato il ritrovamento, di alcuni amici. A ciò si aggiunge che l'abitazione in parola sarebbe stata comunque accessibile anche da parte di terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione, peraltro in modo assolutamente generico ed aspecifico, ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità per il reato ascritto in base al possesso da parte dell'imputato della post-pay , denunciata oggetto di un inesistente furto; circostanze provate anche dalle modalità di accredito dei pagamenti. Il ragionamento operato dai giudici di merito appare dunque saldamente ancorato alle risultanze processuali. Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente generiche valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000; b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 367 c.p. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Roma, luglio 2015 Gio D tenevi Il Presidente Mario Gentile liere estensore

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