Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36536 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36536 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMAGNOLI PAOLO N. IL 08/09/1944
avverso l’ordinanza n. 15/2014 TRIB. LIBERTA’ di TERAMO, del
22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

– c iGp Ce

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1 I! Tribunale di Teramo, con ordinanza 22.5.2014, rigettando la richiesta di
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente di mobili e immobili fino a concorrenza di €. 854.254,00 nella disponibilità
di Romagnoli Paolo, indagato per reati tributari (artt. 10 bis e 10 ter D. Lvo n.
74/2000) commessi in veste di legale rappresentante della CHBF in liquidazione, già
Pentaferte spa .
Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha osservato:

fatto ricorso a tutte le iniziative possibili per il reperimento di risorse necessarie a far
fronte all’obbligo tributario;
– che, in ordine alla portata della sentenza Gubert delle S.U. di questa Corte,
richiamata dal ricorrente, doveva escludersi, sulla base di quanto da egli stesso
dichiarato, l’esistenza di un profitto del reato in capo alla società (avendo provveduto a
estinguere i debiti);
– che non aveva rilievo la transazione fiscale;
– che non risultava dimostrata la capienza del patrimonio societario.
2. Il Romagnoli, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione denunziando
tre censure:
2.1 con la prima di esse, denunzia violazione di legge: richiamando i principi
affermati dalla sentenza Gubert, il ricorrente rimprovera al Tribunale di non avere
considerato l’esistenza di un patrimonio sociale da sequestrare, come
documentalmente provato; osserva inoltre che l’accordo di ristrutturazione dei debiti e
il ricorso di fallimento proposto da lui stesso dimostravano la messa a disposizione dei
creditori del patrimonio societario, facendo così venir meno le esigenze cautelari.
2.2 Col secondo motivo deduce la violazione degli artt.321e ss cpp: il Pubblico
Ministero non avrebbe compiuto nessuna indagine al fine di verificare la possibilità di
sequestro del patrimonio della società. Richiama in proposito l’iscrizione ipotecaria di
Equitalia su un patrimonio di sette milioni di euro (complesso industriale). Il Tribunale
avrebbe dovuto considerare altresì il ricorso di fallimento da lui proposto.
2.3 Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 322 ter cp con riferimento
all’art. 2752 cc Richiama ancora una volta la sentenza Gubert, osservando di avere
operato a vantaggio della società senza conseguire alcun profitto.
3. In data 5.5.2005 il difensore ha depositato una memoria difensiva segnalando
l’intervenuta dichiarazione di fallimento della società

CHBF in liquidazione già

Pentaferte spa. Rileva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

2

– che la dedotta crisi di liquidità non rileva, non avendo provato l’indagato di avere

Secondo un principio generale, costantemente affermato da questa Corte, è
ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del
provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché
sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e
l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le varie, Sez. 6,
Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. dep. 11/02/2013 Rv. 254893; Sez. U, Sentenza
n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 Rv. 239692).

Il Tribunale infatti ha affrontato il tema della crisi di liquidità con un ragionamento
del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte circa l’irrilevanza di tale
situazione a meno che non si dia la prova rigorosa della totale impossibilità di
reperimento delle risorse necessarie all’adempimento tributario nonostante
l’esperimento tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio personale (v.
Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 24/06/2014 Ud. dep. 25/02/2015 Rv. 263128; cfr. altresì
in tema di omesso versamento di ritenute certificate, sez. 3, Sentenza n. 5467 del
05/12/2013 Ud. dep. 04/02/2014 Rv. 258055; sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014).
Il Tribunale si è altresì fatto carico dei principi affermati dalle sezioni unite con la
sentenza

Gubert rilevando (v. pag. 7) che la impossibilità di una preliminare

aggressione del patrimonio societario era desumibile dall’utilizzo, nell’anno 2008, del
risparmio di spesa (ricollegabile all’omesso versamento del debito di imposta e delle
ritenute certificate) per l’estinzione di debiti verso altre società, e che l’assenza di
profitto in capo alla società trovava conferma nel’ulteriore dato fattuale rappresentato
dalla proposta di una transazione fiscale verosimilmente finalizzata al rientro rateale
del debito tributario, come ammesso dallo stesso ricorrente. Ha poi ritenuto non
documentata e tutta da verificare la capienza del patrimonio societario.
Il ricorso in definitiva pone l’accento sul percorso motivazionale del’ordinanza dei
giudici del riesame, nonostante l’apparente richiamo al vizio di cui all’art. 606 comma 1
lett. b), riproponendo ricostruzioni alternative della vicenda fattuale e dunque
introduce motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606 ultimo comma cpp).
In ogni caso – ed il rilevo tronca definitivamente ogni discussione – il tema della
mancanza dell’elemento psicologico del reato (su cui il ricorrente insiste anche nella
memoria difensiva) è qui irrilevante perché come più volte affermato in giurisprudenza
il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti
sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi
indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi
è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, Sentenza n. 45908 del
16/10/2013 Cc. dep. 14/11/2013 Rv. 257383; Sez. 6, Sentenza n. 10618 del
23/02/2010 Cc. dep. 17/03/2010 Rv. 246415).

3

Nel caso in esame, la motivazione esiste ed è tutt’altro che apparente.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12.5 2015.

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