Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36535 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36535 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARDAVACCARO NICOLA N. IL 31/10/1983
avverso la sentenza n. 2441/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 20/06/2013

#
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Guardavaccaro Nicola ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per il reato ex art.73 DPR 309/90, e lamenta
violazione di legge, difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova della tossicità della sostanza e alla

mancata esclusione della recidiva.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati,

avendo

i giudici del gravame dato

adeguatamente conto con puntuale e

adeguato apparato argomentativo

della decisività delle prove raccolte

in ordine alla destinazione allo

spaccio della

droga,

della

sussistenza

dell’ipotesi

criminosa

contestata, della sua corretta qualificazione giuridica, enunciando
analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e
rilevanti a tal fine, e motivando sul giudizio di bilanciamento tra la
ritenuta ipotesi lieve e la recidiva, e così correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.

P.

Q.

2

M.

destinazione di essa allo spaccio e non al consumo personale, alla

t
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.

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