Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36534 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36534 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

Data Udienza: 12/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANA ENRICO MARIA N. IL 18/04/1980
avverso l’ordinanza n. 138/2014 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
03/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. goLio) ce2…/1„2
1A,rA

(

k

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO
1- Con ordinanza 3.11.2014 il Tribunale di Foggia, respingendo l’appello,
ha confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro di beni vari
dell’indagato Rana Enrico Maria, nell’ambito di un procedimento penale per il
reato di omesso versamento di IVA (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter) commesso
in qualità di I.r. della Cooperativa a r.l. Futura Progetti, osservando:
– che la società aveva distolto la quota di IVA inclusa nei pagamenti
ricevuti destinandola ad altro;

dimostrato il compimento di tutte le attività finalizzate a recuperare il tributo;
– che il pagamento di sole quattro rate del piano rateale di pagamento
(pari a €. 70.000), rispetto al totale dovuto (€. 473.897,00) non valeva a
giustificare la revoca del sequestro;
– che nel caso di specie, vertendosi in tema di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente non si richiedeva la sussistenza di
specifiche esigenze cautelari.
2 Per l’annullamento dell’ordinanza, il Rana ricorre personalmente in
Cassazione deducendo due motivi.
2 1. Col primo motivo denunzia violazione dell’art. 6 DPR n. 633/1972.
Osserva in particolare che i rapporti non riguardavano gli enti pubblici ma i due
Consorzi (CON.S.E.A. e C.I.C.L.A.T.) per cui non trovava applicazione il principio
del pagamento dell’IVA al momento dell’incasso; ritiene non applicabile il regime
di cui all’art. 6 DPR n. 633/1972 e procede ad una analitica ricostruzione del
quadro normativo.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge per
mancanza di motivazione sulla dedotta crisi di liquidità e richiama in proposito le
iniziative adottate per recuperare i crediti verso i terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606 ultimo comma cpp.
Con l’appello proposto ex art. 322 bis cpp, l’allora difensore avv. Bocchino
aveva concentrato la linea difensiva esclusivamente sulla “involontarietà della
condizione di insolvenza” determinata dalla crisi di liquidità attraversata dalla
cooperativa Futura Progetti per il mancato incasso dei crediti vantati verso lo
Stato e dalla scelta imprenditoriale di privilegiare in tale contesto il
soddisfacimento dei crediti di lavoro e previdenziali rispetto a quelli tributari.
Aveva poi evidenziato il pregiudizio economico arrecato all’indagato dalla misura
cautelare reale nonché il ruolo da lui ricoperto nella società con particolare
riferimento alla durata dell’incarico e alla data di notifica dell’avviso bonario da

2

– che la dedotta crisi di liquidità era priva di rilievo perché non era stato

parte dell’Agenzia delle Entrate; si era infine doluto della mancata applicazione
della compensazione quale modalità estintiva dell’obbligazione tributaria.
Nessuna questione era stata sollevata sull’applicabilità dell’art. 6 DPR n.
633/1972 e sul regime di sospensione dell’IVA, tematica introdotta per la prima
volta solo col ricorso per cassazione.
La mancata sottoposizione della questione in sede di appello cautelare
rende inammissibile la doglianza introdotta per la prima volta in questa sede, a
nulla rilevando l’accenno contenuto nella sentenza impugnata: infatti, come già

venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con
l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del
giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post” (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
21920 del 16/05/2012 Ud. dep. 07/06/2012 Rv. 252773). Diversamente
opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la
Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una
doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti
della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta
della Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21920/2012 cit.).
2 D secondo motivo è infondato.
Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato
che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della
presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la
verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez.
6, Sentenza n. 45908 del 16/10/2013 Cc. dep. 14/11/2013 Rv. 257383; Sez. 6,
Sentenza n. 10618 del 23/02/2010 Cc. dep. 17/03/2010 Rv. 246415).
La dimostrazione degli sforzi intrapresi per recuperare i crediti, riguarda la
prova dell’elemento psicologico del reato e, dunque, in questa sede non rileva.
In conclusione, poiché nessuna contestazione sorge in ordine mancato
pagamento dell’IVA per un importo di €. 473.897,00 relativamente all’anno di
imposta 2009 la decisione impugnata non merita censura.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12.5.2015.

affermato da questa Corte, è inammissibile il motivo di impugnazione con cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA