Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36533 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36533 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANDELI GELTRUDE N. IL 16/03/1941
avverso l’ordinanza n. 106/2014 TRIB. LIBERTA’ di MODENA, del
20/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1- Con ordinanza 20.10.2014 il Tribunale del Riesame di Modena ha
rigettato l’appello proposto nell’interesse di Candeli Gertrude contro il
provvedimento del GIP che aveva a sua volta respinto l’istanza di dissequestro di
somme di danaro e immobili in relazione ad ipotesi di violazioni tributarie (artt.
10 ter e 10 bis D. Lvo n. 74/2000) provvisoriamente contestate alla Candeli.
Il Tribunale ha motivato la decisione ritenendo manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 143 della legge n.

2 Il difensore dell’indagata ricorre in Cassazione e, deducendo violazione di
legge, ripropone la questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 1
comma 143 legge n. 244/2007), che ha esteso la confisca per equivalente ai reati
tributari. Il dubbio di costituzionalità investe, secondo il ricorrente, la tecnica
legislativa utilizzata nell’approvazione della legge finanziaria del 2007 (composta
da soli tre articoli a loro volta suddivisi in centinaia di commi riguardanti le
materie più disparate con conseguente difetto di conoscibilità da parte del
cittadino). Ritiene sussistente il contrasto con gli articoli 2 e 27 nonché con
l’articolo 72 della Costituzione che prescrive la votazione articolo per articolo al
fine di garantire la corrispondenza tra il prodotto normativo e la volontà del
legislatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’approvazione della legge n. 244/2007 in conformità alle disposizioni dei
regolamenti parlamentari non è assolutamente posta in discussione dal ricorrente
il quale lamenta più in generale il contrasto della tecnica legislativa adottata
(previsione di centinaia di commi in pochi articoli e disomogeneità delle materie
inserite) con l’articolo 72 primo comma della Costituzione a norma del quale “ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale”.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, “nel
sistema delle fonti delineato dalla stessa Costituzione, il regolamento
parlamentare è espressamente previsto dall’art.

64 come fonte dotata di una

sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria e
nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire”.

Si è altresì

affermata, sempre da parte del giudice delle leggi, “l’insindacabilità degli stessi
regolamenti in sede di giudizio di legittimità costituzionale”
Costituzionale sentenza n. 120/2014 punto 4.2 della motivazione).

2

(v. Corte

244/2007, proposta con l’unico motivo di impugnazione.

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Le sezioni unite civili di questa Corte Suprema già nel 1986, in una
controversia di lavoro riguardante dipendenti della Camera dei Deputati, avevano
affermato quest’ultimo principio precisando altresì che il regolamento
parlamentare, atto di formazione primaria, “non è suscettibile di disapplicazione
da parte del giudice ordinario” (v. Sez. U, Sentenza n. 2861 del 23/04/1986 Rv.
445901).
Orbene, poiché lo stesso articolo 72 Cost. sottopone espressamente il
procedimento di approvazione delle leggi al regolamento parlamentare, una

profilo della sua formazione e della conseguente tecnica di approvazione
dovrebbe presupporre un dubbio di costituzionalità anche dei regolamenti
parlamentari (che tale tecnica consentono) o quanto meno una disapplicazione
degli stessi, ma nessuna delle due strade è percorribile, per quanto sopra
esposto.
Il Collegio non ignora la scarsa chiarezza di un siffatto modo di legiferare,
peraltro sottolineato anche da Organi Istituzionali, ma ritiene tuttavia che si tratti
di questione rimessa alle prerogative riservate al Potere Legislativo.
Si rivela pertanto immune da censure l’ordinanza del Tribunale del
Riesame di Modena che, facendo corretta applicazione dei principi sopra riportati,
ha richiamato la potestà regolamentare delle Camere e la mancata deduzione di
specifiche violazioni di disposizioni dei regolamenti parlamentari riguardanti il
processo di formazione della legge n. 244/2007.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12.5.2015.

eventuale questione di legittimità costituzionale della legge finanziaria sotto il

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