Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36533 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36533 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NAFERVILLE ARMANDO nato il 17/09/1964 a CIRIE’
NEGRO LUISELLA nato il 21/06/1960 a CASTELLAMONTE

avverso la sentenza del 28/01/2016 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che con sentenza depositata 12 febbraio 2016 il Tribunale di
Torino ha condannato Naferville Armando e Negro Luisella alla pena di C
1600,00 di ammenda, oltre il pagamento delle spese processuali, avendoli
ritenuti responsabili dei reati di cui al capo a) dell’epigrafe;
che avverso detta sentenza hano proposto appello i due imputati, assistiti
dall’Avv. Giovanni Botti, del foro di Torino, deducendo l’illegittimità della
sentenza impugnata;
che con provvedimento del 5 maggio 2016, la Corte di appello di Torino,

questa Corte di cassazione.
Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna
del ricorrente alla pena dell’ammenda, essa non è suscettibile di appello ma
solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso
proposto dagli imputati, ancorché formalmente indicato come atto di appello,
deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che il predetto ricorso risulta essere sottoscritto dalla Avv. Giovanni Botti,
che non è risultato essere, alla data di deposito dell’atto in questione, abilitato
all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non
iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(Corte di cassazione, sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere ste

sidgnt

ritenuta la inappellabilità della sentenza in questione, ha trasmesso gli atti a

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