Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36532 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36532 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore dellaApubblica presso il tribunale di Caltanissetta
nei confronti di
Ciminello Filippo, nato a Lercara Friddi il 10-10-1952;
Plumeri Alessandro, nato a Caltanissetta il 06-08-1964;
Lo Sardo Giuseppe Antonio, nato a Bompensiere il 24-08-1960;
Salvo Nicolò Faustino, nato a Montedoro il 10-10 1968;
Alba Antonio, nato a Favara il 19-10-1969;
Società consortile Santa Maria S.r.l. in persona del legale rappresentante con
sede in Montedoro, via Piave 18;
società Progetto società cooperativa in persona del legale rappresentante, con
sede in Villalba via duca degli Abruzzi 6;
società Orazio Salvo i figli, in persona del legale rappresentante, con sede in
Montedoro contrada Sacramento;
società Geo Group S.r.l. in persona del legale rappresentante con sede in Favara
via della Repubblica 21;
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–<,0%-›.--,--T<-ckr=à -\-P clA tele. let9 6 Data Udienza: 12/05/2015 avverso la ordinanza del 21-10-2014 del tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito per i ricorrenti 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà ha rigettato l'appello cautelare proposto nei confronti del provvedimento con il quale il gip presso il medesimo tribunale aveva respinto la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente con riferimento ai reati previsti dagli articoli 2 ed 8 del decreto 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il pubblico ministero ricorrente solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti necessari per la stesura della motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per avere il tribunale ritenuto la competenza del giudice per le indagini preliminari a decidere sulla richiesta di sequestro preventivo, laddove avrebbe dovuto ritenersi la competenza del giudici dell'udienza preliminare cui gli atti erano stati trasmessi con richiesta di rinvio a giudizio in data 3 giugno 2014, cui aveva fatto anche seguito, in data 16 luglio 2014, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il 30 settembre 2014. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per la ritenuta carenza sul presupposto del fumus criminis. Al riguardo assume come le indagini avessero consentito di accertare una serie di delitti di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti utilizzate dal titolare delle singole imprese occupate nei lavori di restauro di una chiesa a seguito di un appalto pubblico aggiudicato in favore di una società consortile, a fronte dei maggiori costi sovrafatturati sulle società consorziate. Le maggiori e illecite sovrafatturazioni ricevute dalla società consortile venivano ricomprese nell'ammontare del corrispettivo delle fatture che la società consortile emetteva nei confronti della stazione pubblica appaltante, nei termini precisati nel capo di imputazione, come accertato dalla Guardia di Finanza. Veniva censurato l'intero ragionamento argomentativo svolto dal gip nell'analisi del plafond probatorio portato alla sua attenzione osservando che lo stesso si era sviluppato nella verifica se l'ipotesi proposto fosse quella preferibile, secondo l'archetipo proprio della valutazione delle misure personali non invece quello di valutare la possibilità concreta di sussumere il fatto nella ipotesi di reato ipotizzata. Si censurava altresì il ragionamento argomentativo del gip, ritenendo che lo stesso avesse fatto applicazione delle regole che disciplinano la valutazione della prova di carattere indiziario, operando una valutazione 3 legislativo 10 marzo 2000, n. 74. atomistica parcellizzata dei singoli giudizi in relazione a ciascuna ipotesi di reato, senza procedere ad un esame globale degli stessi sulla base delle reciproche inferenze. Secondo il pubblico ministero ricorrente, il tribunale cautelare avevo omesso di esprimersi sulla rilevanza specifica e puntuale dei singoli elementi portati dall'accusa e del tutto svalutati o non considerati dal gip, quali ad esempio la rilevanza e la significatività del prospetto contabile manoscritto, ritenuto dalla Guardia di Finanza come un vero e proprio piano di riparto degli utili in nero tra ancora degli altri elementi indizianti, quali la presenza di un meccanismo societario di gestione dell'appalto secondo modalità funzionali a favorire la frode, l'intreccio dei rapporti societari tra gli indagati che risultavano interessati alle varie società fornitrici e tra loro parenti, di rapporti personali che potevano certamente favorire operazioni irregolari; l'accertato affidamento di lavori in appalti non autorizzati; la presenza di irregolarità formali sui documenti fiscali; la destinazione della merce in luogo diverso dal cantiere dei lavori; una antiecononnicità della fornitura come formalmente documentata nel annotazioni rinvenute sulle singole fatture e nei prospetti manoscritti allegati alle stesse, che secondo l'interpretazione svolta dai finanzieri, comprovava la effettiva destinazione dell'importo in fattura. Tutti elementi, unitamente ad altri, ritenuti significativi di una fittizietà delle singole operazioni, in relazione alle quali il tribunale avrebbe dovuto specificamente motivare. 3. Il difensore di Antonio Alba ha fatto pervenire memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso presentati dal pubblico minstero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo che assorbe il secondo. 2. È assolutamente incontroverso, in punto di fatto, che la domanda cautelare era stata presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, prima dell'esercizio dell'azione penale, in data 18 aprile 2014 e che il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione del decreto di sequestro preventivo era stato emesso dallo stesso Gip in data 20 settembre 2014, ossia dopo che il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, depositata nella cancelleria del giudice procedente in data 5 luglio 2014. le parti; ovvero delle annotazioni manoscritte sulle singole fatture; ovvero L'opzione ermeneutica sostenuta dal tribunale del riesame è stata nel senso che la competenza in ordine all'adozione delle misure cautelari si radicherebbe in riferimento al momento di presentazione della richiesta del pubblico ministero, dovendo identificarsi il "giudice cautelare competente" nell'organo giudiziario i originariamente investito con l'esercizio dell'azione cautelare. Una sorta dunque di perpetuatio competentiae, alla stregua della quale potrebbe darsi, come è stato già precisato da questa Corte in materia di cautele personali, l'abnorme conseguenza che "il giudice della domanda", ritardando oltre ogni limite la decisione, potrebbe perpetuare la sua signoria sulla vicenda cautelare nonostante il progressivo dispiegarsi delle fasi del processo secondo le scansioni tipiche dell'udienza preliminare e del giudizio, di primo o addirittura di secondo grado. Quindi, per quanto riguarda le misure cautelari reali, l'articolo 317 codice di procedura penale (quanto al sequestro conservativo) individua la competenza funzionale a provvedere individuandola nel "giudice che procede" e l'articolo 321, comma 1, stesso codice (quanto al sequestro preventivo) radica l'attribuzione in capo al "giudice competente a pronunciarsi nel merito", stabilendo che "prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari". Perciò - tanto per le misure cautelari personali (artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.) tanto per le misure cautelari reali (artt. 317 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen.) - la figura del "giudice che procede" ovvero di quello "competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. 1, n. 6535 del 18/12/1998, Marandino, Rv. 212029). L'applicazione di siffatto principio è ancora più evidente proprio in materia di sequestro preventivo che, prima dell'esercizio dell'azione penale, radica la competenza del giudice per le indagini preliminari e, una volta esercitata l'azione penale, attribuisce la competenza al giudice del merito (nel caso di specie il giudice dell'udienza preliminare), con la conseguenza che il riparto della competenza a provvedere sulla richiesta cautelare è stabilito in correlazione con lo sviluppo dinamico della vicenda processuale, sicché la trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice (ai sensi dell'articolo 416, comma 2, codice di procedura penale con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero trasmette il fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare) comporta inesorabilmente la perenzione del potere cautelare del giudice per le indagini preliminari e lo spostamento della competenza in capo al 5 i giudice competente per il merito, affinché, con l'apertura della fase propriamente processuale, decida anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale, ma non tempestivamente delibata da quel giudice (Sez. 1, n. 6535 del 18/12/1998, cit., in motiv.). Costituisce infatti principio di carattere generale dell'ordinamento processuale quello per il quale la competenza cautelare è fissata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. U, n. 6 del 24/03/1995, Confl.comp. Ass. Catanzaro e G.I.P. Trib. Catanzaro in proc. Marchese, Rv. 200821). Ne consegue che il giudice per le indagini preliminari, una volta che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale e trasmesso gli atti al giudice del merito, non è più competente a decidere sulla richiesta di adozione del decreto di sequestro preventivo, anche se avanzata dal pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari. Un corollario del principio secondo il quale la competenza cautelare si individua sulla base del giudice che procede e che ha la materiale disponibilità degli atti è rintracciabile nella disposizione ex articolo 554 codice di procedura penale che eccezionalmente attribuisce al giudice per le indagini preliminari, sul presupposto che, pur essendo stata esercitata l'azione penale, il giudice del merito non abbia ancora la materiale disponibilità del fascicolo processuale, la competenza, tra l'altro, a provvedere sulle misure cautelari (sia personali che reali) anche dopo l'esercizio dell'azione penale e fino a quando il decreto di citazione a giudizio, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non sia trasmesso al giudice ai sensi dell'articolo 553 codice di procedura penale, ossia immediatamente dopo la notificazione del decreto di citazione all'imputato. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Caltanissetta tenendosi conto dell'evoluzione del rapporto processuale sulla base dei principi di diritto in precedenza delineati che attribuiscono la competenza cautelare, anche in materia di sequestro preventivo, al giudice che procede e che abbia la materiale disponibilità degli atti. vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Caltanissetta. Così deciso il 12/05/2015

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