Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36530 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36530 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Oksanych Yuliya, nata in Ucraina il 26-07-1976
avverso la ordinanza del 03-10-2014 del tribunale della libertà di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto cardino che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio sui beni mobili su cui il tribunale non si
è pronunciato. Rigetto nel resto;
Udito per la ricorrente gli avvocati Aldo Mayer ed Alessandro Nizzoli che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Yuliya Oksanych ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Trento ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il tribunale della stessa
città con il quale veniva disposto il sequestro dei beni mobili ed immobili nella
disponibilità della ricorrente nonché di Luca Bassi e della Elleservice Srl fino a
concorrenza dell’importo di € 5.597.027,92 per il reato di bancarotta e tributari.

argomentato sul luogo di residenza effettiva dell’imputato coincidente,
nonostante la formale separazione tra i coniugi, con l’immobile adibito ad
abitazione coniugale, sulle modalità di pagamento dei due immobili sequestrati
alla ricorrente, sul tenore del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
proposto dalla ricorrente, sulla mancanza di tracce nella anagrafe tributaria di
trasferimenti di denaro dall’estero verso l’Italia in favore della ricorrente, sul
rinvenimento in occasione dell’esecuzione del sequestro di una scrittura privata
formata lo stesso giorno dell’udienza di separazione dal marito con la quale la
moglie consentiva all’addebito su un proprio conto corrente degli estratti conto
debitori di una carta di credito American Express in uso al marito, il quale
provvedeva al rimborsarle i relativi esborsi.
Sulla base di ciò, il tribunale affermava come fosse evidente la finalizzazione
di tali complesse manovre, in difetto di spiegazioni alternative dotate di un
minimo di verosimiglianza, alla necessità di Luca Bassi di schermare le sue
entrate, altrimenti aggredibili da Equitalia in forza dei debiti accumulati con
l’erario.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza la ricorrente, personalmente e
tramite il difensore, solleva due motivi di gravame, ed ulteriori due nuovi motivi,
qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disposizioni di attuazione codice di
procedura penale, nei limiti necessari per la stesura della motivazione.
2.1. Luca Bassi, che ha ricevuto la citazione per questa udienza (pur non
avendo impugnato il decreto di sequestro, né ha ricevuto, a suo dire, la
citazione a comparire innanzi al tribunale del riesame, né partecipato all’udienza
camerale, né ricevuto la comunicazione della pronuncia dell’ordinanza emessa
dal tribunale del riesame, neppure proposto il ricorso per cassazione), ha fatto
pervenire una memoria in data 21 aprile 2015, acquisita agli atti.
Ne consegue che il Bassi non è parte di questo giudizio ed il suo nome è
stato erroneamente iscritto sulla copertina del fascicolo e negli atti del registro
generale.

Nel pervenire a tale conclusione il tribunale cautelare ha diffusamente

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e/o
apparente motivazione (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.), avendo il
tribunale affermato l’esistenza di un potere dispositivo dell’imputato Luca Bassi
sui beni della ricorrente mediante una errata interpretazione del concetto di
disponibilità dei beni ovvero sulla base di elementi non probanti.
Assume la ricorrente che l’ordinanza del gip disponeva, tra le altre cose, il
sequestro di “ogni bene mobile e/o immobile in disponibilità (…) di Oksanych
Yuliya” evidentemente sul presupposto che tali beni fossero nella disponibilità di

Pacifico infatti che la ricorrente fosse persona estranea al reato, il sequestro
preventivo poteva attingere esclusivamente i beni rientranti nel patrimonio del
terzo ma dei quali l’imputato avesse avuto la piena disponibilità. Tuttavia, con
riferimento a tale ineludibile presupposto, non sono state rinvenute scritture o
altre tracce del fatto che il marito, Luca Bassi, esercitasse o potesse esercitare
su di essi poteri dispositivi: non risulta che questi avesse potuto alienare, locare
o decidere la sorte degli immobili; che fosse abilitato ad effettuare prelievi dai
conti correnti, gestirli o estinguerli; che egli potesse accedere alla cassetta di
sicurezza presso la banca; che si servisse dell’auto, pacificamente in uso
esclusivo della ricorrente, né che potesse alienarla.
Nessuno specifico riferimento ad indizi del fatto che l’imputato potesse
esercitare i poteri sui beni sequestrati era contenuto nell’originario
provvedimento di sequestro.
Anche il provvedimento del tribunale del riesame non contiene, secondo
l’assunto della ricorrente, riferimenti a concreti indizi circa l’effettività dei poteri
dispositivi da parte dell’imputato.
Sostiene la ricorrente che il ragionamento del tribunale sottende infatti un
errore di interpretazione del presupposto occorrente per la sequestrabilità dei
beni (e quindi per la loro confiscabilità ex art. 322 ter cod. pen.), cioè che essi
siano effettivamente nella disponibilità del reo, dovendo tale disponibilità essere
costituita da un rapporto tra il bene e il reo in base al quale quest’ultimo,
prescindendo dalla intestazione o dai diritti formalmente esercitabili sulla res,
possa in concreto esercitare lo ius abutendi sul bene atteggiandosene a dominus.
Nessuna delle considerazioni svolte dal tribunale attiene tuttavia ai poteri
esercitati ovvero esercitabili dall’imputato Bassi sui beni della ricorrente, avendo
il giudice limitato il proprio ragionamento alla valutazione di circostanze attinenti
alle capacità economiche dell’imputata rispetto all’acquisto dei singoli beni. Così
facendo il tribunale ha utilizzato il concetto di “disponibilità” in modo difforme
rispetto al suo effettivo significato, arrivando a confondere il potere esercitabile
sui beni con la titolarità dei mezzi occorsi per il loro acquisto (disponibilità che, a
tutto concedere, sarebbe stata, da una parte, esclusa con riferimento alla

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Luca Bassi.

ricorrente ma che non sarebbe stata, dall’altra, positivamente individuata in capo
al Bassi).
In altri termini, il tribunale ha spiegato le ragioni per le quali Oksanych
Yuliya non avrebbe avuto sufficienti risorse proprie per acquistare immobili
concludendo, per l’effetto, che essi dovessero provenire dall’imputato e che
pertanto quest’ultimo fosse in realtà l’effettivo dominus dei beni e così facendo il
tribunale ha però interpretato erroneamente il concetto di

“disponibilità dei

beni”.

mancanza della motivazione avendo il tribunale ritenuto ammissibile il sequestro
dell’intero patrimonio della ricorrente senza la specifica individuazione dei singoli
beni rientranti nella disponibilità dell’imputato e con limitazione del sequestro ad
essi soltanto (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.).
Assume la ricorrente come in ogni caso, quanto ai beni della vita attinti dal
sequestro, sia stato dato a questo una ampiezza indeterminata sottraendo alla
ricorrente ogni proprio bene di un qualche valore. È però evidente che il rapporto
di signoria tra reo e bene integrante il concetto di disponibilità possa riguardare
unicamente beni determinati, e non invece l’intero indistinto patrimonio di una
persona terza. La stortura prodotta dalla ampiezza del provvedimento di
sequestro risulta evidente osservando la tipologia dei beni di cui esso ha
consentito il vincolo in occasione della sua esecuzione: il contenuto della cassetta
di sicurezza alla quale Luca Bassi non era delegato ad accedere, il denaro
contenuto sul conto corrente 010/6242 acceso dalla ricorrente presso la Banca
dove da molti anni veniva mensilmente accreditato il suo stipendio e sul quale
Luca Bassi non era delegato ad operare, il denaro contenuto nel libretto a
risparmio nominativo, i gioielli (anche di foggia femminile) rinvenuti nella
cassaforte dell’abitazione della ricorrente.
2.3. Con un terzo motivo (primo motivo nuovo), la ricorrente deduce
l’inosservanza e l’erronea applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali
che disciplinano l’istituto del sequestro preventivo per equivalente nei reati
tributari, stante l’impossibilità di ritenere che l’intero patrimonio appartenente
alla ricorrente stessa, persona del tutto estranea ai reati contestati all’imputato
Luca Bassi, possa rientrare nella disponibilità di quest’ultimo, con conseguente
impossibilità di legittimare l’apprensione coattiva, nelle forme del sequestro per
equivalente, di tutti i beni intestati alla (sola) ricorrente (articolo 606, comma 1
lettere b) e c), codice di procedura penale in relazione agli articoli 322 ter codice
penale, 321, comma 2, codice di procedura penale, articolo 1, comma 143, legge
numero 244 del 2007).
2.4. Con un quarto motivo (secondo motivo nuovo) la ricorrente lamenta
l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e processuale stante
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2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e/o

l’impossibilità di ritenere che tutti i beni nella disponibilità della ricorrente,
persona del tutto estranea ai reati, possano essere oggetto di sequestro in base
alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 143, legge numero 244 del
2007,322 ter codice penale e 321, comma 2, codice di procedura penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e sulla base delle

I motivi principali ed i motivi nuovi possono essere congiuntamente
esaminati in quanto ruotano principalmente sul concetto di

“disponibilità” da

parte dell’indagato di beni formalmente intestati, detenuti o posseduti dalla
ricorrente, pacificamene ritenuta persona estranea al reato.

2. Il tribunale cautelare ha premesso come l’oggetto della richiesta di
riesame non comprendesse i conti correnti intestati fra la ricorrente e l’indagato,
Luca Bassi, nonché quelli sui quali quest’ultimo era stato delegato ad operare.
Ciò premesso, l’infondatezza della richiesta di riesame è stata argomentata
sul rilievo che la ricorrente non avesse avuto proprie, autonome ed esclusive
disponibilità finanziarie per l’acquisto dei beni oggetto del sequestro, il cui
controllo e godimento doveva ritenersi riconducibile all’indagato in quanto la
ricorrente, di comune accordo con questi, si era posta come schermo fittizio del
Bassi in modo da garantirlo rispetto alla paventata aggressione dei suoi beni
patrimoniali, in virtù dei gravissimi reati commessi.
Nel pervenire a tale conclusione, il Collegio cautelare ha osservato come i
coniugi, pur separati legalmente, convivessero di fatto (all’atto dell’arresto del
Bassi, la polizia giudiziaria aveva accertato che questi aveva dormito nello stesso
letto della ricorrente, nell’alloggio era allocato un vero e proprio, ben fornito,
guardaroba di Luca Bassi, costituito da giacche, camice, cravatte, cinture,
maglie, scarpe, calze e biancheria intima. In concomitanza dell’arresto venne
effettuata una perquisizione presso la sede della società Elleservice Srl, luogo
ove il Bassi aveva formalmente trasferito la residenza. Nelle stanze adibite ad
alloggio, le cassettiere risultavano quasi del tutto vuote e si riscontrava la
presenza di pochissimi indumenti ed oggetti personali, desumendosi da ciò che
l’alloggio di Reggio Emilia fosse solo un punto di occasionale dimora, mentre
l’alloggio ordinario dell’indagato, del quale egli conservava la piena disponibilità
insieme alla moglie, fosse proprio quello sottoposto a sequestro.
Il quale complesso immobiliare era costituito da due appartamenti e tre
garage acquistati dalla Later Immobiliare Srl con modalità tali (una prima
tranche necessaria per l’acquisto corrisposta in contanti o mediante promessa di
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considerazioni che seguono.

pagamento e l’altra attraverso la contrazione di mutui, i cui ratei, in mancanza di
disponibilità finanziarie da parte della ricorrente, risultavano assolti con provviste
riconducibili all’indagato) da far logicamente a ritenere che tutte le provviste
finanziarie necessarie per l’acquisto dei beni immobili provenissero direttamente
da disponibilità dell’indagato.
Le stesse modalità della separazione coniugale deponevano, secondo il
Collegio cautelare, per la totale dipendenza della ricorrente dalle entrate del
marito.

personalmente alla ricorrente ed aventi origini anteriori al rapporto di convivenza
o di coniugio con il Bassi, la Guardia di Finanza, attraverso la consultazione della
banca dati dell’anagrafe tributaria, aveva accertato che non risultavano
movimentazioni di capitale all’estero ascrivibili alla ricorrente fin dall’anno 2000 e
dunque dal momento del suo ingresso in Italia sino alla data del sequestro.
L’unica informazione rilevata in merito a flussi transfrontalieri riguardava
una esportazione di valuta avvenuta nel 2011, con destinazione Regno Unito per
un importo di C 14.730,00.
Da ciò il tribunale cautelare aveva dedotto come la ricorrente non avesse
potuto disporre sul territorio nazionale di ingenti fondi, dei quali peraltro non
aveva mai dichiarato l’esistenza alle autorità preposte al monitoraggio dei flussi
transfrontalieri di capitale.
Persino l’analisi dei flussi dei rapporti bancari intestati alla ricorrente
comprovavano la mancanza di autonome disponibilità finanziarie dirette a creare
le provviste per l’accredito delle somme riscontrate, nel tempo, disponibili sui
conti.

3. Ciò posto, questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito, secondo
il quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può
ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell’indagato, per essa dovendosi
intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di
fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci
e altri, Rv. 255950), cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi
estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell’indagato quando essi,
sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera
degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga
esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed
altri, Rv. 252378).
Il tribunale cautelare, con riferimento i beni immobili sequestrati alla
ricorrente, si è pertanto attenuto ai suindicati principi di diritto perché ha
motivato circa la disponibilità di essi da parte dell’indagato sulla base di elementi
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In merito poi all’esistenza di ipotesi di disponibilità finanziarie riconducibili

specifici scrutinati “in positivo”, nel senso cioè che non soltanto ha argomentato
circa il fatto che la ricorrente non avesse mai avuto le provviste per entrarne in
possesso ma ha ritenuto, sulla base degli atti, che gli acquisti erano avvenuti con
disponibilità finanziarie interamente a carico dell’indagato (v. sub 2 del
considerato in diritto), pervenendo alla conclusione, non discutibile in questa
sede, che l’effettiva titolarità di essi fosse in capo al Bassi che infatti ne aveva il
godimento, nonostante risultasse residente altrove e legalmente separato dalla

4. A diverse conclusione deve tuttavia pervenirsi con riferimento ai beni
mobili (con la precisazione che i conti correnti non fanno parte del devoluto, per
come risulta dal testo del provvedimento impugnato non specificamente
censurato sul punto) perché, con riferimento ad essi, manca qualsiasi
motivazione circa la disponibilità in capo all’indagato di detti beni, avendo il
Collegio cautelare motivato esclusivamente “in negativo”, nel senso cioè che la
ricorrente non avesse avuto le disponibilità finanziarie per acquisirne il possesso
e da ciò solo desumendo che invece la disponibilità, anche di essi, fosse da
attribuirsi all’indagato.
Così argomentando il tribunale cautelare ha, nella sostanza, impropriamente
trasformato il sequestro per equivalente in un sequestro cd. allargato (ex art. 12
sexies d.l. n. 306/1992) e ciò non è consentito in considerazione della profonda
diversità strutturale esistente tra le due misure cautelari.
Infatti, il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, pur non
richiedendo un rapporto di pertinenzialità tra reato e bene da confiscare, implica
l’accertamento di un reato idoneo ad innescare il vincolo sul bene da confiscare o
sul suo valore equivalente; invece il sequestro prodromico alla c.d. confisca
allargata non richiede alcuna relazione tra il reato, per cui si è proceduto, e il
bene da confiscare, fondandosi esclusivamente sulla presunzione di illecita
accumulazione patrimoniale.
Quest’ultima non è perciò da sola sufficiente a fondare il sequestro
preventivo per equivalente, il quale non è di regola consentito nei confronti di
persona estranea al reato, i cui beni possono essere tuttavia attinti dal vincolo
solo se su di essi il reo abbia la disponibilità, nei sensi sopra precisati, e tale
circostanza va provata dall’accusa senza che sia al riguardo possibile alcuna
inversione dell’onere probatorio.
È perciò sempre necessaria la dimostrazione da parte dell’accusa della
disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell’indagato,
dovendo in particolare il pubblico ministero fornire la prova dell’esistenza di
situazioni che avallino siffatta discrasia (Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011, Tondi,
Rv. 250488), con la conseguenza che la possibilità, ai fini della sussistenza del
7

moglie, attuale ricorrente.

periculum di cui all’art. 321 cod. proc. pen., di sottoporre a sequestro preventivo

beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una
pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di
elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte
dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione
(Sez. 6, n. 27340. del 16/04/2008, P.M. in proc. Cascino, Rv. 240573; Sez. 2, n.
5657 del 28/01/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210).
Sul punto la motivazione è del tutto mancante in quanto il tribunale

all’indagato derivi dalla mancanza di provviste da parte del terzo. Tale
motivazione non soddisfa, per ciò solo, i requisiti richiesti dalla norma e dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema che esige, invece, una specifica e
puntuale motivazione per superare la presunzione di appartenenza esclusiva del
bene anche sotto il profilo della signoria di fatto, ad un soggetto terzo estraneo
al reato.
Per rendersene conto è sufficiente considerare come lo stesso

petitum

cautelare sia errato perché, mentre per l’indagato è possibile disporre il
sequestro per equivalente dei beni anche solo nella sua disponibilità, per il terzo
estraneo al reato, non è consentito aggredire l’intero patrimonio disponendo il
vincolo di tutti i beni nella sua disponibilità, ma è possibile porre il vincolo su
singoli e specifici beni purché si dimostri che essi rientrino nella disponibilità
dell’indagato e siano quindi fittiziamente intestati al terzo e ciò richiede la
motivazione, nella specie mancante, alla quale dovrà quindi porre rimedio

il

giudice di rinvio.

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai beni mobili
con rinvio al tribunale di Trento per nuovo esame sul punto, conseguendo da ciò
il rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei beni mobili e
rinvia al tribunale di Trento.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 12/05/2015

cautelare si è limitato ad asserire come la disponibilità del bene in capo

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